Vetrate panoramiche (VEPA) in edilizia libera: ecco le condizioni
di Redazione tecnica - 16/09/2024
Tra gli articoli del Testo Unico Edilizia che negli ultimi anni sono stati arricchiti di nuovi contenuti, non può non annoverarsi l’art. 6 che definisce gli interventi cosiddetti di “edilizia libera”. Interventi che, “fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia” possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo.
L’edilizia libera
Una formulazione che non lascia spazio ad interpretazione: prima di pensare di eseguire gli interventi elencati all’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), è sempre necessario verificare concretamente la loro possibilità con particolare riferimento:
- ai regolamenti edilizi;
- alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico;
- alle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali;
- ai “diritti dei terzi”.
Condizioni che lasciano facilmente comprendere come l’edilizia “completamente libera” in realtà non esista.
Dal 2016 il legislatore ha avviato un processo di semplificazione (almeno così è stato chiamato) che ha portato alla pubblicazione di una serie di provvedimenti tra i quali ricordiamo:
- il D.Lgs. n. 222/2016, all'interno del quale è riportata una tabella che effettua una ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi;
- il DM 2 marzo 2018 che contiene il “glossario dell’edilizia libera” che individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia
© Riproduzione riservata
- Tag: