Whistleblowing: arriva la nuova piattaforma ANAC per le segnalazioni

di Redazione tecnica - 23/07/2023

È attiva sul portale ANAC la nuova piattaforma dedicata alle segnalazioni dei Whistleblowers, con cui si recepiscono le disposizioni del d.Lgs. n. 24/2023, in attuazione della Direttiva UE 2019/1937.

Whistleblowing: attiva la nuova piattaforma per le segnalazioni

Sulla piattaforma sono disponibili i nuovi moduli di segnalazione, relativi al settore pubblico e als settore privato e le funzioni sono state rese maggiormente user-friendly.

Ricordiamo che il d.lgs. n. 24/2023, relativo alla “Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni sono efficaci dal 15 luglio 2023.

Il decreto si applica ai soggetti del settore pubblico e del settore privato per aziende che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati o, anche sotto tale limite, agli enti che si occupano dei cd. Settori sensibili e a quelli adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

Di recente ANAC, con la delibera del 12 luglio 2023, n. 311, sono state adottate le Linee Guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.

Cosa possono segnalare i whistleblowers

Possono essere segnalati comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Per effettuare le segnalazioni possono essere utilizzati i seguenti canali:

  • interno (nell’ambito del contesto lavorativo);
  • esterno (ANAC);
  • divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
  • denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

Per potere effettuare la segnalazione, la condizione fondamentale è la ragionevolezza: ciò significa che al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

Gli obblighi di ANAC

A seguito della segnalazione, ANAC dovrà:

  • informare il whistleblower dell’avvenuta ricezione della segnalazione entro 7 giorni, tranne se si sia esplicitamente richiesto di non ricevere l’avviso o qualora sussitano le codnizioni di rischio di violazione della riservatezza dell'identita' della persona segnalante;
  • mantenere le interlocuzioni con il segnalante e chedere eventuali itegrazioni;
  • dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
  • svolgere l’istruttoria;
  • dare riscontro al segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
  • comunicare alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione.

La tutela della riservatezza

Fondamentale è la tutela della riservatezza, che viene garantita attraverso diverse azioni:

  • l'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
  • la protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del whistleblower;
  • la segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;
  • la protezione èestesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La protezione dei whistleblowers dalle ritorsioni 

Altro tema fondamentale è quello della ritorsione: spiega ANAC che qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.

Tra i comportamenti ritorsivi ANAC segnala:

  • il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
  • la retrocessione di grado o la mancata promozione;
  • il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
  • la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
  • le note di merito negative o le referenze negative;
  • l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  • la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
  • la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
  • la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  • il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  • i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  • l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
  • la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  • l'annullamento di una licenza o di un permesso;
  • la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

La comunicazione di ritorsioni è gestita da Anac che può avvalersi della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro. L’eventuale dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all’Autorità giudiziaria.

Ad Anac spetta accertare che il comportamento (atto o omissione) ritenuto ritorsivo sia conseguente alla segnalazione, denuncia o divulgazione.

La protezione da ritorsioni è estesa anche a questi soggetti:

  • facilitatore (soggetto che assiste il whistleblower nel processo di segnalazione e operante all’interno del medesimo contesto lavorativo);
  • persone del medesimo contesto lavorativo o che sono legate ai segnalatori da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • colleghi di lavoro e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  • enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, oltre che agli enti che operano nello stesso contesto lavorativo.

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, oppure la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

Le sanzioni applicabili da ANAC

L'Autorità Anticorruzione può erogare le seguenti sanzioni:

  • da 10mila a 50mila euro quando si accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza;
  • da 10mila a 50mila euro quando si accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme a quella richiesta dalla legge, nonché quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
  • da 500 a 2.500 euro, nel caso di perdita delle tutele, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

Misure di sostegno ai segnalanti

Sono previste misure di sostegno, consistenti in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato. ANAC sta procedendo alla costituzione dell’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.



© Riproduzione riservata