Whistleblowing: il decreto in Gazzetta Ufficiale

di Redazione tecnica - 20/03/2023

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023, n. 63, il Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 di “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, a tutela dei c.d. "whistleblowers".

Tutela whistleblowers: in Gazzetta il decreto legislativo

Il Decreto è così articolato:

  • Capo I Ambito di applicazione e definizioni
    • Art. 1. Ambito di applicazione oggettivo
    • Art. 2. Definizioni
    • Art. 3. Ambito di applicazione soggettivo
  • Capo II Segnalazioni interne, segnalazioni esterne, obbligo di riservatezza e divulgazioni pubbliche
    • Art. 4. Canali di segnalazione interna
    • Art. 5. Gestione del canale di segnalazione interna
    • Art. 6. Condizioni per l’effettuazione della segnalazione esterna
    • Art. 7. Canali di segnalazione esterna
    • Art. 8. Attività svolte dall’ANAC
    • Art. 9. Informazioni pubblicate sul sito istituzionale dell’ANAC
    • Art. 10. Adozione di linee guida
    • Art. 11. Disposizione relativa al personale dell’ANAC ed alla piattaforma informatica
    • Art. 12. Obbligo di riservatezza
    • Art. 13. Trattamento dei dati personali
    • Art. 14. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni
    • Art. 15. Divulgazioni pubbliche
  • Capo III Misure di protezione
    • Art. 16. Condizioni per la protezione della persona segnalante
    • Art. 17. Divieto di ritorsione
    • Art. 18. Misure di sostegno
    • Art. 19. Protezione dalle ritorsioni
    • Art. 20. Limitazioni della responsabilità
    • Art. 21. Sanzioni
    • Art. 22. Rinunce e transazioni
    • Capo IV Disposizioni finali
    • Art. 23. Abrogazioni di norme
    • Art. 24. Disposizioni transitorie e di coordinamento
    • Art. 25. Disposizioni finanziarie

Con il provvedimento si disciplina in maniera organica la protezione dei soggetti che, venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato di violazioni di disposizioni normative nazionali o della UE che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della PA o dell'ente interessato, provvedono a segnalarle.

Soggetti tutelati

Le tutele si applicano a:

  1. dipendenti delle amministrazioni pubbliche, delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
  2. dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, delle società in house , degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
  3. lavoratori subordinati di soggetti del settore privato,
  4.  lavoratori autonomi, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  5. lavoratori o collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  6. liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  7. volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  8. azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

La tutela si applicano anche ai cosiddetti “facilitatori”, ai colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato.

Segnalazioni: canali interi e canali esterni

Le segnalazioni possono essere fatte tramite canali interni ed esterni. Nel caso di segnalazione interna, la gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato.

La segnalazione esterna può essere effettuata alle seguenti condizioni:

  1.  non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo del whistleblower, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna oppure questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall’articolo 4 dello stesso d.Lgs.;
  2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell’articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
  3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  4.  la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne sono effettuate:

  • sulla piattaforma messa a disposizione da Anac;
  • oppure in forma scritta o orale;
  • oppure tramite un incontro in presenza fissato in un tempo ragionevole.

Entro tre mesi dall’entrata in vigore del Decreto, ANAC adotterà le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.

Le misure di protezione: il divieto di ritorsione

All’art. 17, il decreto legislativo esplicita il divieto di ritorsione, elecando alcune fattispecie riconducibili ad attività ritorsive:

  • il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
  • la retrocessione di grado o la mancata promozione;
  • il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
  • la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
  • le note di merito negative o le referenze negative;
  • l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  • la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
  • la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i)
  • la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  • il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  • i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  • l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
  • la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  • l’annullamento di una licenza o di un permesso;
  • la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le sanzioni per i responsabili

L’Anac può applicare al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

  • da 10.000 a 50.000 euro quando siano accertate ritorsioni, oppure quando si accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza previsto dall’articolo 12;
  • da 10.000 a 50.000 euro quando viene accertato che non sono stati istituiti canali di segnalazione, né che sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
  • c) da 500 a 2.500 euro, quando si accerti la responsabilità penale del whistleblower per i reati di diffamazione o di calunnia.

Le convenzioni con enti del Terzo Settore

Infine, viene istituito presso ANAC l’elenco degli enti del Terzo settore convenzionati con l’Autorità e che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno quali informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Decreto Whistleblowing: entrata in vigore

Il provvedimento entrerà in vigore il 15 luglio 2023. Le segnalazioni o le denunce effettuate fino al 14 luglio 2023, continuano a fare riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 54 -bis del d.Lgs n. 165/2001, all’articolo 6, commi 2 -bis , 2 -ter e 2 -quater , del d.Lgs. n. 231/2001 e all’articolo 3 della Legge n. 179/2017

Per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a 249 unità, l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ai sensi del decreto ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023 e, fino ad allora, continua ad applicarsi l’articolo 6, comma 2 -bis , lettere a) e b) , del d.Lgs. n. 231/2001.



© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Decreto Legislativo