Zone logistiche semplificate: incentivi e agevolazioni per le imprese

di Redazione tecnica - 05/04/2024

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2024, n. 77, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2024, n. 40 con cui è stato adottato il Regolamento per l’istituzione delle Zone logistiche semplificate (ZLS), aree geografiche all'interno delle quali sono previsti incentivi e agevolazioni per le aziende già insediate o che intendono insediarsi.

Zone logistiche semplificate: il regolamento in Gazzetta Ufficiale 

Il regolamento è così strutturato:

  • Art. 1. Definizioni;
  • Art. 2. Finalità;
  • Art. 3. Requisiti della ZLS;
  • Art. 4. Requisiti della ZLS interregionale;
  • Art. 5. Proposta di istituzione e Piano di sviluppo strategico ZLS;
  • Art. 6. Istruttoria;
  • Art. 7. Istituzione e durata della ZLS;
  • Art. 8. Procedura di revisione della ZLS;
  • Art. 9. Misure di organizzazione e funzionamento;
  • Art. 10. Comitato di indirizzo;
  • Art. 11. Cabina di regia ZLS;
  • Art. 12. Misure di semplificazione;
  • Art. 13. Funzioni del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e attività di monitoraggio;
  • Art. 14. Norme di coordinamento;
  • Art. 15. Clausola di invarianza finanziaria.

Obiettivo del regolamento è creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per consentire, nelle aree interessate, lo sviluppo delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese. 

Esso definisce, in particolare:

  • a) le modalità per l’istituzione della ZLS, comprese le ZLS interregionali;
  • b) la loro durata;
  • c) i criteri per l’identificazione e la delimitazione dell’area ZLS;
  • d) le misure di organizzazione e di funzionamento della ZLS;
  • e) le misure di semplificazione applicabili alla ZLS.

Le semplificazioni per le imprese nelle ZLS

Come previsto all’art. 12, i progetti inerenti le attività economiche oppure l’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZLS, non soggetti a segnalazione certificata di inizio d’attività o a comunicazione, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. Essa costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale.

Inoltre, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche e in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale e degli aeroporti, le opere per la realizzazione di progetti inerenti alle attività economiche, oppure all’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche nell’area ZLS da parte di soggetti pubblici e privati sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta per la localizzazione e l’approvazione del progetto delle opere, comunque denominati, per i quali sia necessaria l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso di competenza di più amministrazioni, vanno adottati mediante Conferenza semplificata, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990 e i termini previsti sono ridotti della metà.



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Documenti Allegati

Decreto