Euclide Certificazione Energetica è la soluzione software per il calcolo delle dispersioni termiche

Ampliamenti in area vincolata: sempre precluso il condono

La minima entità dell'ampliamento non apre la strada alla sanatoria, rientrando sempre nella categoria dei c.d. "abusi maggiori"

di Redazione tecnica - 09/10/2024

In tema di Terzo Condono Edilizio, non sono mai sanabili gli interventi di ampliamento conseguiti abusivamente all’interno di un’area sottoposta a vincoli paesaggistici, a prescindere dalla natura del vincolo e dall’entità dell’incremento volumetrico realizzato.

A fronte di tali tipologie di abusi, il silenzio-assenso può formarsi esclusivamente solo per quegli illeciti che posseggano i requisiti oggettivi e soggettivi per essere condonati, in quanto la mancanza di uno solo di questi preclude in radice che possa essere avviato il procedimento di sanatoria, in cui il decorso del tempo è mero co-elemento costitutivo della fattispecie autorizzativa.

Abusi incondonabili: no al silenzio assenso

A chiarirlo è il TAR Lazio con la sentenza del 20 settembre 2024, n. 16487, con cui ha respinto un ricorso contro il rigetto dell’istanza di condono richiesta ai sensi del DL n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003 (Terzo Condono Edilizio).

Si ribadisce in proposito che il terzo condono prevede regole ben più restrittive rispetto alle disposizioni di cui alla Legge n. 47/1985 (Primo Condono) e alla Legge n. 724/1994 (Secondo Condono), e preclude categoricamente la possibilità di sanare i cosiddetti “abusi maggiori” all’interno delle aree protette da vincoli di tutela paesaggistica e ambientale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

In particolare, la norma dispone l’impossibilità di procedere alla sanatoria delle Tipologie di illecito indicate ai numeri 1, 2, 3 dell’Allegato 1 del decreto-legge che disciplina il terzo condono, ammettendo soltanto, nelle aree vincolate, la condonabilità degli abusi “minori” elencati ai numeri 4, 5, 6, consistenti in piccole opere di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo.

Viene spiegato, dunque, che non essendo suscettibili di condono gli illeciti riconducibili alle opere di nuova costruzione o ristrutturazione nelle zone vincolate, è da escludere a priori che possa formarsi il silenzio-assenso sull’istanza di sanatoria, in quanto la mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’accoglimento della domanda impedisce alla radice l’avvio del procedimento di condono.

Ampliamenti in area vincolata: non sanabili a prescindere

Nel caso in esame, è stato realizzato un ampliamento dei locali abitativi per 6,77 mq di s.u.r., oltre alla costruzione di un ripostiglio per 7,25 mq di s.n.r., all’interno di un’area sottoposta a vincoli di tutela paesaggistica.

I giudici del TAR fanno presente che non è rilevante la circostanza che l’ampliamento possa essere stato di minima entità, in quanto l’incremento volumetrico realizzato su area vincolata è comunque incondonabile ex lege, pertanto, non può essere condivisa la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui la modesta entità degli abusi non lederebbe in alcun modo i beni oggetto di tutela.

La preclusione della sanatoria per gli abusi maggiori in area vincolata, peraltro, prescinde dal fatto che il vincolo possa essere di natura assoluta o solo relativa, e non assume alcuna rilevanza neanche il lamentato difetto di motivazione del diniego disposto dall’Amministrazione comunale, in quanto la sola condizione della sussistenza di abusi maggiori in zona tutelata risulta sufficiente al fine di giustificare il rigetto della sanatoria.

In tali circostanze, si spiega inoltre che non può considerarsi ammissibile la formazione del silenzio-assenso per opere che difettano a priori dei requisiti soggettivi e oggettivi per essere oggetto di condono.

Con specifico riferimento al caso in questione, poi, si fa presente che la L.R. Lazio n. 12/2004 prevede regole ancor più restrittive in tal senso, in quanto preclude la condonabilità delle opere di nuova costruzione e ristrutturazione in area vincolata, anche qualora il vincolo sia stato imposto in seguito alla realizzazione delle opere.

È chiaro pertanto che il solo frangente che qui rileva è che tutte le opere abusive de quibus integrano abusi maggiori insistenti su un’area vincolata. Di conseguenza, i giudici non possono che condividere il diniego di condono disposto dal Comune, confermando il rigetto del ricorso.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati