Ampliamento balcone e decoro architettonico: interviene il TAR

Nel caso di ampliamento di un balcone, il parere negativo della Commissione edilizia in ordine al decoro architettonico dell'edificio va motivato

di Redazione tecnica - 20/12/2023

Una SCIA per realizzare sulla facciata tergale un ampliamento della profondità del balcone per allinearlo a quello adiacente appartenente ad altro condomino. Il parere della Commissione edilizia comunale che ha ritenuto tale opera in contrasto con la disciplina del decoro. Un'ordinanza del Comune che dispone il divieto di prosecuzione degli interventi e il ripristino delle parti poste in essere in SCIA. Il tutto seguito da un ricorso al TAR.

Ampliamento balcone e decoro architettonico: nuova sentenza il TAR

C'è davvero tutto nella sentenza del TAR Toscana 7 novembre 2023, n. 1019 resa in riferimento ad un ricorso presentato per l'annullamento del parere della Commissione edilizia e della conseguente ordinanza emessa dalla Direzione Urbanistica - Servizio Edilizia Privata del Comune di divieto di prosecuzione degli interventi e ripristino delle parti poste in essere SCIA.

Una sentenza che consente di chiarire meglio il rapporto (sempre molto delicato) tra il diritto di un privato di ampliare un balcone esistente e il dovere dell'amministrazione di reprimere eventuali abusi edilizi sulla base del "decoro architettonico".

Nel caso di specie, il ricorso si fonda sul fatto che la motivazione del parere della commissione edilizia sarebbe laconica e carente, limitandosi a fare riferimento:

  • da un lato ad una disarmonia fra il progettato ampliamento del balcone e le caratteristiche dell’edificio;
  • dall'altro al “contesto”;

senza però evidenziare quali sarebbero i tratti della parete interna e del (non meglio precisato) contesto con cui l’opera segnalata entrerebbe in conflitto. Tanto più che l’immobile avrebbe subito profonde trasformazioni rispetto alla sua originaria configurazione e, allo stato, nel suo fronte interno sarebbe assente un’euritmia nella disposizione e nella forma dei balconi.

Decoro architettonico: serve un parere motivato

Omissioni condivise dal TAR che avrebbe confermato le carenze del provvedimento impugnato che appare privo di quegli specifici elementi di giudizio idonei a disvelare il percorso argomentativo sotteso alla valutazione compiuta e alle ragioni concrete del diniego opposto.

Il TAR ricorda che la nozione di decoro architettonico fa riferimento alla preservazione di determinate linee armoniche dell’edificio o di un determinato “stile” del fabbricato rispetto ad innovazioni atte ad alterarne composizione e tratti. Si tratta di una nozione elastica che viene ad assumere un significato concreto ed intellegibile solo se calata in un determinato contesto.

Ove la stessa venga posta alla base di un provvedimento negativo in materia edilizia è necessario che la motivazione evidenzi quali sono i caratteri specifici o il particolare stile architettonico dell’edificio che risulterebbero compromessi dall’opera che il privato intenderebbe realizzare.

Nel caso di specie la motivazione posta a corredo della inibitoria non contiene tali necessarie puntualizzazioni. Né gli elementi assunti a fondamento del giudizio negativo emergono ictu oculi dall’esame dei luoghi.

Nel caso oggetto della sentenza, l’edificio non risulta essere, né ai sensi della disciplina statale né nell’ambito degli strumenti urbanistici comunali, oggetto di una specifica tutela da cui possa evincersi l’esistenza di canoni estetici o storico identitari da preservare.

L'intervento riguarda, inoltre, la facciata interna dell'edificio, senza alcun impatto visivo sui fronti visibili dalla viabilità cittadina. E, in ogni caso, gli aggetti presenti su tale facciata hanno dimensioni e forme diverse e non risultano posizionati secondo un particolare disegno geometrico.

Conclusioni

Il TAR conclude, dunque, che appare arduo comprendere quali siano i caratteri armonici o il particolare stile architettonico che verrebbero ad essere compromessi dall’intervento. Non soccorre a tale scopo il riferimento alla profondità eccessiva che il balcone verrebbe ad assumere in relazione agli altri “inserimenti” già presenti.

L’ampliamento, infatti, comporta un allineamento del fronte del balcone in questione con quello dell’appartamento vicino eliminando così una preesistente disomogeneità dimensionale fra i due aggetti senza determinare la creazione di alcun nuovo elemento di singolari proporzioni.

Con tali motivazioni il ricorso è stato accolto e il provvedimento annullato.

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