Ampliamento immobile ante '67 in area vincolata: sanatoria impossibile
Niente doppia conformità per opere di nuova costruzione, tanto più se in area vincolata e quindi subordinate al rilascio di autorizzazione paesaggistica
Gli interventi che comportano l’ampliamento di un fabbricato ante '67 non possono essere considerati come semplici lavori di risanamento conservativo, essendo a tutti gli effetti delle nuove opere per le quali è obbligatorio il permesso di costruire.
Non solo: se le opere abusive vengono realizzate all’interno di aree sottoposte a vincoli paesaggistici, non è mai possibile provvedere alla sanatoria, né mediante accertamento della doppia conformità né mediante accertamento postumo della compatibilità paesaggistica.
Immobile ante '67 e ampliamento in area vincolata: no alla sanatoria
Lo ha spiegato il TAR Lazio con la sentenza dell’8 maggio 2024 n. 9071 che ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del diniego della sanatoria relativo ad opere di ampliamento di un immobile ante ’67.
Il ricorrente, in particolare, aveva realizzato un manufatto di dimensioni pari a 5 x 5,60 m, e altezza di 2,20 m, in ampliamento del preesistente edificio principale, in una zona soggetta a diversi vincoli (paesaggistico, sismico e idrogeologico), nonché insistente all’interno di un Parco tutelato.
Il Comune ha quindi correttamente disposto il diniego dell’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), in quanto trattasi di una nuova opera realizzata senza richiedere alcun titolo edilizio né autorizzazione paesaggistica, e che risulta in totale contrasto con le NTA del PRG comunale, che dispone nell’area vincolo di inedificabilità assoluta.
Il rilascio dell’accertamento di conformità è ammissibile infatti solo per le opere - realizzate in assenza di Permesso di Costruire o SCIA Alternativa, oppure in difformità dagli stessi titoli - che risultino conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’abuso che al momento della presentazione dell’istanza.
Accertamento compatibilità paesaggistica: quando è ammissibile?
Nel caso in esame, il ricorrente ha commesso un errore di valutazione relativo agli interventi svolti in quanto, con precedente sentenza dello stesso TAR Lazio, era stato disposto l’annullamento di un ordine di demolizione emesso dall’Amministrazione per meri lavori di risanamento conservativo relativi allo stesso immobile ante ‘67, poiché per tali interventi non era necessaria la richiesta del Permesso.
Appellandosi a tale sentenza, il soggetto ha erroneamente ritenuto che gli interventi di risanamento conservativo per i quali era stato annullato il provvedimento fossero gli stessi lavori di ampliamento e ristrutturazione oggetto del diniego della sanatoria.
Il manufatto realizzato, tuttavia, come detto, è invece una nuova opera che necessitava del permesso di costruire, dunque non assimilabile a meri interventi di risanamento, né qualificabile come pertinenza del fabbricato principale, viste le dimensioni e l’incremento di volume apportato.
Accertamento postumo compatibilità paesaggistica: quando è ammesso
Essendo un’opera che crea nuova volumetria in area plurivincolata, peraltro, non è possibile neanche richiamare in qualche modo la concessione di una sanatoria postuma ai sensi dell’art. 167, comma 4 del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
L’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica, infatti, può essere concesso esclusivamente per:
- interventi conseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano comportato incrementi di superfici utili o volumi oppure ampliato quelli legittimamente realizzati;
- impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- lavori comunque configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ai sensi dell’art. 3, lettere a) e b) del TUE.
In conclusione, il ricorso è stato respinto a fronte della realizzazione di una nuova costruzione in zona sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta, e in area coperta da molteplici tutele, con conferma dell’efficacia del diniego della sanatoria.
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