Analisi della responsabilità contrattuale dell’appaltatore quale Nudus Minister
L'appaltatore è esonerato da eventuali responsabilità nel caso in cui sia stato privato della libertà di decisione e di determinazione direttamente dal committente
L'appaltatore è esonerato da eventuali responsabilità nel caso in cui agisca quale nudus minister, ossia quando, durante l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore sia stato privato della libertà di decisione e di determinazione direttamente dal committente.
Definizione di "Nudus Minister"
Il termine "Nudus Minister" si riferisce a un mero esecutore materiale privato di libertà decisionale durante l'esecuzione dei lavori, agendo sotto le direttive del committente.
L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli (art. 1176, comma 2, cod. civ.), è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo.
Ruolo e Responsabilità dell'Appaltatore
- Esecuzione dell'Opera a Regola d'Arte e Conformità Contrattuale: L'appaltatore è tenuto a eseguire l'opera a regola d'arte e in conformità alle clausole contrattuali. Ciò implica l'applicazione di competenze e conoscenze professionali per garantire la qualità e la conformità del lavoro.
- Non Nudus Minister, ma Esecutore Qualificato: L'appaltatore non è considerato un "nudus minister," ovvero un mero esecutore materiale, ma piuttosto un esecutore altamente qualificato. Questo sottolinea il livello di competenza e autonomia dell'appaltatore nell'esecuzione del lavoro.
- Obbligo di Segnalare Fatti che Possono Determinare Vizi: L'appaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto che potrebbe determinare vizi nell'opera. Ciò include la segnalazione di errori progettuali, l'erroneità di un ordine o qualsiasi altra circostanza che potrebbe influire sulla corretta esecuzione dell'opera.
- Assunzione della Veste di Nudus Minister: L'appaltatore può assumere la veste di "nudus minister" solo se adotta un comportamento che includa la segnalazione tempestiva di errori progettuali o altre circostanze critiche, a meno che non dimostri che il controllo richiedeva conoscenze tecniche che superano i limiti della diligenza dovuta.
- Responsabilità per Danneggiare Terzi o Conseguenze Penali: L'appaltatore non è esonerato da responsabilità se prosegue l'esecuzione dell'opera nonostante riscontri che i lavori possano causare danni a terzi o provocare conseguenze penali. Questo sottolinea la responsabilità dell'appaltatore di considerare gli impatti potenziali delle proprie azioni.
- Autonomia dell'Appaltatore non Annullata dal Controllo del Direttore dei Lavori: Il potere di controllo e di vigilanza del direttore dei lavori non annulla l'autonomia dell'appaltatore. A meno di un patto contrario, l'appaltatore è comunque tenuto a rispettare le regole dell'arte nell'esecuzione dell'appalto per garantire un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente.
In sostanza, questa clausola sembra delineare una serie di obblighi e responsabilità dell'appaltatore nel gestire difetti progettuali. Sottolinea anche l'importanza della comunicazione aperta e della segnalazione tempestiva di eventuali carenze al fine di mitigare la responsabilità dell'appaltatore.
Cosa dice la Corte di Cassazione
Lo ha ricordato la seconda sezione della Corte di cassazione nell'ordinanza n. 31273/2022 pubblicata il 24 ottobre. “Nel contratto di appalto privato di un'opera”, precisa la suprema Corte, “la legge non dispone a carico di quale delle parti gravi l'obbligo di redazione del progetto complessivo cui fare riferimento per la sua realizzazione, né indica lo stesso come indispensabile; non è neppure necessario che l'opera sia determinata anche nei suoi minuti particolari, rimanendo sufficiente che ne siano fissati gli elementi fondamentali. Quando, peraltro, il contratto di appalto faccia riferimento ad un progetto, recante una descrizione esatta dell’oggetto fondata su criteri tecnici, l’opera deve certamente essere eseguita dall’impresa appaltatrice in conformità del medesimo progetto ed a regola d'arte.
Così, l’art. 1659 c.c. inibisce all'appaltatore di apportare, senza l'autorizzazione del committente, variazioni non concordate del “progetto”, cioè delle modalità convenute dell'opera, allo scopo, appunto, di assicurare che il risultato sia conforme, anche nei particolari, a quello che il committente si era proposto. La circostanza che l'appaltatore esegua l'opera su progetto non lo degrada, per ciò solo, poiché la fase progettuale non interferisce nel contratto e non ne compone la struttura sinallagmatica”.
L'appaltatore, deve assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, ed è perciò tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirli, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista.
L'ordinanza della Corte di Cassazione del 24 ottobre 2022, n. 31273, stabilisce chiaramente alcuni principi importanti riguardo alla responsabilità dell'appaltatore quando segue il progetto fornito dal committente. Ecco un riepilogo dei punti chiave:
- Seguire il Progetto del Committente: Se l'appaltatore segue pedissequamente il progetto fornito dal committente, può comunque essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera.
- Responsabilità del Professionista Medio: La condotta dell'appaltatore viene valutata secondo il parametro del "professionista medio" (ex art. 1176 c. 2 c.c.). Ciò implica che l'appaltatore è tenuto a comportarsi come un professionista di competenza media nel settore.
- Obbligo di Segnalare Errori Progettuali: Nonostante l'appaltatore segua il progetto del committente, è tenuto a segnalare al committente gli errori progettuali che possono influire sulla qualità dell'opera.
- Responsabilità in Assenza di Segnalazione: Se l'appaltatore non segnala gli errori progettuali e procede comunque con l'esecuzione fedele del progetto, è responsabile per eventuali difetti nell'opera, anche se eseguito secondo le indicazioni ricevute.
- Esclusione della Responsabilità in Caso di Errori Palesemente Errati: Se le istruzioni fornite sono palesemente errate, l'appaltatore può essere esente da responsabilità solo se dimostra di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto a eseguirle come "nudus minister" a causa delle insistenze del committente.
- Impossibilità di Invocare la Colpa del Progettista: In mancanza della prova di dissenso, l'appaltatore non può invocare il concorso di colpa del progettista. È quindi responsabile per le imperfezioni o i vizi dell'opera, conformemente alla sua obbligazione di risultato.
In sostanza, questa ordinanza enfatizza l'importanza della segnalazione degli errori progettuali da parte dell'appaltatore e stabilisce condizioni specifiche sotto le quali l'appaltatore può essere esente da responsabilità in presenza di istruzioni palesemente errate.
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