Annotazione nel Casellario ANAC: legittima anche in caso di segnalazione tardiva
La sentenza del TAR: il termine per la segnalazione non è perentorio e possono essere annotati provvedimenti anche in caso di contenzioso pendente
Il termine di 30 giorni entro il quale le Stazioni Appaltanti devono segnalare le informazioni rilevanti - che non comportino l’avvio di un procedimento sanzionatorio contro l’operatore economico - per l’eventuale iscrizione nel Casellario Informatico è di natura acceleratoria, non perentoria, e la sua inosservanza non preclude all’ANAC di procedere con il relativo procedimento.
Annotazione al casellario ANAC e segnalazione tardiva: la sentenza del TAR
A spiegarlo è il TAR Lazio, con la sentenza del 5 novembre 2024, n. 19502, sul ricorso contro ANAC per l’annullamento dell'annotazione nel Casellario Informatico ai sensi dell'art. 213, comma 10, del D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).
La vicenda trae origine dall’aggiudicazione della gara di appalto per l'affidamento di un servizio a favore di un RTI costituito dalla ricorrente, nella qualità di capogruppo e mandataria. Sin dall’affidamento in via d’urgenza e dalla stipula del contratto sono sorti contrasti con la stazione appaltante in merito alla sua esecuzione, con rallentamenti nel lavori che hanno portato all’applicazione di diverse penali nei confronti dell’OE, culminate nella risoluzione di diritto del contratto. La SA ha anche disposto l’escussione della polizza fideiussoria e il provvedimento è stato segnalato all’Anac che ha avviato il procedimento ai sensi degli artt. 80, co. 13 e 213, co. 10, d.lgs. n. 50/2016.
L’Anac ha concluso il procedimento disponendo l’annotazione ai sensi dell’art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/2016 e, in fase di giudizio, ha confermato la correttezza del proprio operato evidenziando, tra i vari punti, che:
- la tardività della segnalazione da parte della stazione appaltante non comporta l’illegittimità dell’annotazione, trattandosi di un termine acceleratorio e non perentorio;
- è rimesso all’Autorità valutare o meno se accogliere la richiesta di audizione degli operatori economici.
Annotazione al Casellario ANAC: le previsioni del Codice dei Contratti
Il TAR ha respinto totalmente il ricorso. Preliminarmente, il Collegio ha ricordato che:
- ai sensi dell’art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/2016, l’ANAC “gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80” e stabilisce “le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84”;
- l’art. 8, co. 2, del “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico” adottato dall’Autorità ha poi specificato che la sezione B del casellario contiene, tra l’altro, b) “le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, relativi a: i) provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio; ii) provvedimenti di applicazione delle penali o altri provvedimenti di condanna al risarcimento del danno o sanzioni di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all’1 % del suo importo; iii) altri comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali”.
La giurisprudenza amministrativa è ormai consolidata nel ritenere che l’obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia può ritenersi alleggerito nelle ipotesi in cui vengono in considerazione fatti rilevanti quali illeciti professionali gravi, poiché rispetto ad essi il legislatore ha già effettuato a monte una valutazione in termini di “utilità” della annotazione, evidenziando in proposito che “nell’esercizio del potere di annotazione l’Autorità è tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, oltreché la loro utilità in considerazione delle finalità per cui è istituito il Casellario, mentre è escluso che la stessa possa sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell’inadempimento, attività che – com’è evidente – esula dal corretto esercizio del potere di annotazione.
Quanto alle informazioni da riportare nell’annotazione, il TAR stesso ha ricordato che, nell’esercizio del potere di annotazione ex art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/2016, sussiste in capo all’Autorità “un onere di completezza espositiva” e che quest’ultima “nei casi in cui in sede istruttoria siano emerse diverse ricostruzioni del medesimo fatto ad opera delle parti interessate, è tenuta, quanto meno, a dare conto di tali emergenze in sede di redazione dell'annotazione” specificando però che il dovere di ANAC è solo quello di dare “sinteticamente conto … della diversa ricostruzione dei fatti”, ovvero quello di dare conto in sede di annotazione del contenzioso in essere in ordine ai fatti posti alla base della stessa .
Nel caso in esame è indubbia l’utilità della notizia annotata in quanto la stessa riguarda una risoluzione contrattuale per grave inadempimento che – come sottolineato dall’Anac – è stata disposta con riferimento a gravi inadempimenti determinati dell’esecuzione imprecisa e carente delle prestazioni malgrado le numerose segnalazioni e i richiami volti ad ottenere l’adeguamento delle modalità di espletamento del servizio, non potendosi pretendere, invece, che l’Autorità prenda posizione sulle specifiche deduzioni in base alle quali non vi sarebbe un grave inadempimento, rimesse, come sopra osservato, alla valutazione del giudice competente sulla risoluzione contrattuale.
Segnalazione ad ANAC: valida anche se fatta oltre i 30 giorni
Infine, il TAR ricorda che il riferimento al termine previsto dall’art. 11 del Regolamento sulla tenuta non è perentorio, in ragione della natura non sanzionatoria dell’annotazione c.d. “non interdittiva”.
Il breve termine di cui al richiamato art. 11 ha natura acceleratoria e ordinatoria: a una conclusione simile si giunge in considerazione della natura del provvedimento (e del procedimento) ex art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/2016, non avente carattere sanzionatorio, oltre che del fatto che altrimenti l’Autorità stessa non avrebbe nessun controllo sulla tempestività delle segnalazioni pervenute, facendo dipendere l’avvio del procedimento di annotazione e la completezza delle informazioni contenute nel Casellario informatico da un terzo soggetto, destinatario dell’obbligo.
Si ritiene quindi, conclude il TAR respingendo il ricorso, che il termine in questione assuma rilievo solo al fine dell’eventuale irrogazione di sanzioni nei confronti del soggetto su cui l’obbligo ricade, non potendosi, invece, ritenere che, in ragione della sua violazione, l’Anac decada dal potere di annotazione.
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO