Annullamento atti tributari: la nuova Circolare del Fisco
Il documento fornisce indicazioni agli Uffici dell'Amministrazione finanziaria sull'applicazione delle novità previste nello Statuto del Contribuente
Arrivano importanti chiarimenti dal Fisco sull’esercizio del potere di autotutela tributaria, alla luce della nuova disciplina dell’istituto, contenuta negli articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente, introdotti dall’articolo 1, comma 1, lett. m), del d.Lgs. n. 219/2023.
Autotutela tributaria: la Circolare sull'annullamento degli atti del Fisco
L’Agenzia delle Entrate ha infatti pubblicato la Circolare del 7 novembre 2024, n. 21/E, recante le Istruzioni operative agli Uffici in materia di autotutela tributaria, a seguito delle novità previste con gli articoli 10-quater e 10- quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente, introdotti appunto dal d.Lgs. n. 219/2023.
La Circolare è così strutturata:
- Il quadro normativo di riferimento
- L’evoluzione della disciplina dell’autotutela tributaria
- L’autotutela obbligatoria ex art. 10 – quater dello Statuto dei diritti del contribuente
- L’autotutela facoltativa ex art. 10 quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente
- La presentazione delle richieste di autotutela
- Le modalità di presentazione della richiesta di autotutela
- Il contenuto della richiesta di autotutela
- Lo svolgimento dell’istruttoria e l’adozione del provvedimento
- Le modalità di svolgimento della fase istruttoria
- La sospensione amministrativa dell’esecuzione dell’atto
- La fase decisoria del procedimento di autotutela
- La definibilità delle sanzioni a seguito di provvedimento di autotutela parziale
- La responsabilità amministrativo-contabile
Le novità nello Statuto del Contribuente
Come evidenzia il Fisco, il d.Lgs. n. 219/2023 ha:
- introdotto una regolamentazione distinta ed espressa delle ipotesi di autotutela obbligatoria (articolo 10-quater) e facoltativa (articolo 10-quinquies), avendo riguardo anche ai riflessi di queste ultime sulla responsabilità amministrativo-contabile dell’amministrazione finanziaria (art. 10-quater, comma 3);
- abrogato la disciplina previgente in materia di autotutela tributaria e, in particolare, l’articolo 2-quater del D.L. n. 564/1994 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 656/1994.
Considerate proprio le novità introdotte da queste disposizioni, che vanno coordinate con le regole del contenzioso tributario, il d.Lgs. n. 220/2023 ha inserito nell’elenco degli atti impugnabili:
- il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’articolo 10-quater;
- il rifiuto espresso sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’articolo 10-quinquies, stabilendo, altresì, che il ricorso avverso il rifiuto tacito può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di autotutela.
Il Fisco segnala che con l’introduzione della nuova disciplina dell’autotutela è stato inserito nel d.Lgs. n. 472/1997 l’articolo 17-bis, rubricato “Definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale”.
Cos’è l’autotutela obbligatoria
Scendendo nel dettaglio della normativa, la Circolare evidenzia come l’articolo 10-quater, al comma 1nel regolare l’autotutela obbligatoria, elenchi al comma 1 una serie di «casi di manifesta illegittimità» (considerati tassativi) che, qualora si verifichino, impongono all’Agenzia di procedere, in tutto o in parte, all’annullamento degli atti di imposizione o alla rinuncia alla stessa.
Essi sono:
- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- c) errore sull’individuazione del tributo;
- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria;
- e) errore sul presupposto d’imposta;
- f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
Inoltre il Fisco deve esercitare il potere di autotutela quando si presentano i vizi tassativamente elencati, a condizione che essi determinino una chiara illegittimità dell’atto o dell’imposizione stessa.
L’obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione»
L'autotutela facoltativa
Diverso il caso previsto dall’art. 10-quinquies, secondo cui in presenza di vizi dell’atto o dell’imposizione non inclusi tra le fattispecie indicate al comma 1 dell’articolo 10-quater, l’Agenzia può comunque procedere all’annullamento dell’atto, tin via discrezionale.
Proprio per questo, non sussiste l’obbligo da parte dell’Amministrazione finanziaria di rispondere a istanze che riguardano questioni già affrontate durante il contraddittorio.
Presentazione della richiesta e istruttoria
La richiesta di autotutela deve essere presentata all’Ufficio che ha emesso l’atto per cui si richiede l’annullamento. L’istanza deve essere presentata avvalendosi di strumenti atti a certificarne l’invio da parte del soggetto legittimato a presentarla, tramite, ad esempio, l'utilizzo dei servizi telematici (accesso tramite SPID, CIE o CNS), tramite PEC o in alternativa tramite consegna a mano con accesso fisico allo sportello.
Qualora il contribuente presenti la richiesta a un Ufficio non competente, quest’ultimo è tenuto a trasferirla tempestivamente all’Ufficio competente, informando il contribuente.
Per quanto riguarda l’istruttoria, la Circolare conferma il potere dell’Ufficio di sospendere gli effetti dell’atto contestato qualora questo risulti illegittimo o infondato, al fine di evitare al contribuente eventuali conseguenze dannose derivanti dall’esecutività dell’atto.
Responsabilità amministrativo-contabile dei funzionari
Infine, con riferimento alla responsabilità amministrativo-contabile nell’esercizio dell’autotutela, nell Circolare si specifica che sia per l’autotutela obbligatoria che per quella facoltativa, la responsabilità del funzionario si limiti ai casi di dolo, escludendo quindi quelli di colpa grave.
Documenti Allegati
CircolareIL NOTIZIOMETRO