Ante ’67, abusi e compatibilità paesaggistica: occhio alla prova della data di realizzazione
Il TAR Campania chiarisce chi e come è necessario provare la data di realizzazione dell’opera per provvedere sull’istanza di compatibilità paesaggistica
Uno dei temi più delicati, e sul quale si dovranno fare delle scelte importanti nella prossima riforma del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), riguarda la sanatoria degli abusi edilizi e la compatibilità paesaggistica di interventi realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica.
Ante ’67, abusi e compatibilità paesaggistica: interviene il TAR
Argomento che è strettamente legato alla data di realizzazione dell’intervento abusivo e che ha prodotto fiumi di interventi dei tribunali come l’ultima sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania 14 dicembre 2022, n. 7802 che ha chiarito alcuni importanti concetti legati ad una istanza di compatibilità paesaggistica.
Piccola premessa. L’attuale normativa edilizia prevede che per l’ottenimento della sanatoria oggi è possibile utilizzare esclusivamente l’istituto dell’accertamento di conformità di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 che consente la regolarizzazione postuma di un intervento realizzato in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività alternativa.
Tale regolarizzazione può essere ottenuta:
- fino all’acquisizione del bene o dell’area a patrimonio pubblico;
- entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso.
Ma la particolarità più grande riguarda la cosiddetta “doppia conformità”, ovvero la necessità che per ottenere la sanatoria dell’abuso l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. Vincolo che contempla la necessità di provare la conformità dell’intervento e l’esistenza del manufatto al momento della realizzazione dello stesso.
Discorsi analoghi possono essere fatti relativamente ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei bene culturali e del paesaggio). Vincoli che possono cambiare nel tempo per cui risulta necessario poter provare la preesistenza di un manufatto in un preciso momento storico in cui, ad esempio, il vincolo non era presente.
La data di realizzazione
Nel nuovo intervento del TAR Campania è stato rigettato il ricorso per l'annullamento del provvedimento della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio che disponeva il non luogo a provvedere sull’istanza di compatibilità paesaggistica.
A sostegno del ricorso, gli istanti facevano presente:
- di essere proprietari di un fabbricato che consta di locale autorimessa e altro ambiente destinato a deposito, cantina e cucina, in quanto dotato di focolaio a legno e forno a fascine;
- che detti ambienti tra di loro non comunicano internamente;
- che il fabbricato perveniva in proprietà per rogito notarile datato 16.2.1986;
- che in epoca antecedente al settembre dell’anno 1967 venivano eseguite opere di manutenzione e restauro;
- che, in data 9.2.2013 inoltravano richiesta di compatibilità paesistica ed ambientale;
- che, con il provvedimento impugnato, il Comune dichiarava il non luogo a provvedere, dal momento che si sarebbe trattato di “opere di manutenzione straordinaria sull’edificio di cui non si ha certezza dell’epoca di realizzazione, e pertanto da ritenersi abusive”.
Nei motivi di ricorso, i ricorrenti affermavano di aver fornito la prova dell’epoca di realizzazione del manufatto e delle opere successivamente eseguite. A tal fine allegavano:
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 4 L. n. 15/1968;
- 2 dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 4 L. n. 15/1968;
- relazione di perizia giurata redatta da un professionista in data 23/5/2017 e giurata in data 24.5.2017.
La preesistenza del fabbricato
Il TAR ha preliminarmente osservato che nel provvedimento impugnato si attesta che “non sono state fornite notizie certe riguardanti la preesistenza del fabbricato sul quale sono state realizzate le opere di cui si chiede l’accertamento di compatibilità paesaggistica, ribadendo l’inesistenza di prove aereo-fotografiche, e che l’intervento ricade in zona 1b del vigente P.U.U. e in zona E del PRG comunale”.
A sostegno della storicità della data di realizzazione delle opere, i ricorrenti allegano esclusivamente dichiarazioni di conformità e perizia giurata.
Sul punto il TAR Campania ha condiviso un orientamento recente del TAR Sicilia (sentenza Catania, Sez. III, n. 637/2022) secondo cui l'onere di provare la data di realizzazione dell'abuso al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per il condono grava su chi lo ha richiesto, atteso che solo il privato può fornire, in quanto ordinariamente ne dispone, inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del manufatto; mentre l'Amministrazione non può, di solito, materialmente accertare quale fosse la situazione all'interno del suo territorio.
Nel caso di specie tale prova non è stata fornita, atteso che non risultano inequivocabili riscontri documentali, non potendo valere al riguardo la dichiarazione sostitutiva, la quale, per pacifica giurisprudenza, deve essere supportata da ulteriori riscontri altamente probanti e inconfutabili).
Contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, secondo pacifica giurisprudenza, il valore probatorio delle dichiarazioni sostitutive è particolarmente tenue, se non nullo, in quanto non suscettibili di essere verificate. D'altronde, appare intuitivo che, se fosse possibile inibire l'attività repressiva dell'Amministrazione in materia edilizia ed urbanistica sulla base delle semplici dichiarazioni degli interessati, ogni iniziativa adottata dal Comune in tale ambito resterebbe inevitabilmente frustrata.
Dello stesso tenore un intervento del TAR Liguria (sentenza Genova, Sez. I, 14.3.2022 n. 198) per il quale “Occorre rammentare che, secondo il generale criterio di cui all'art. 2697 cod. civ., incombe sul privato l'onere di fornire la prova dell'epoca di realizzazione dell'immobile privo di titolo (tra le tante, si v. Cons. St., sez. II, sent. n. 1109 del 2021, e sez. VI, sent. n. 5350 del 2020). Nella specie, (…) il ricorrente ha (…) prodotto due dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (doc. 7 e 8), tuttavia, nessuno di questi documenti è dirimente: (…) non le dichiarazioni, alle quali nel processo amministrativo non può riconoscersi alcun valore probatorio, in quanto esse si sostanziano in un mezzo surrettizio per introdurre la prova testimoniale senza i modi e le forme di cui all'art. 63, co. 3, cod. proc. amm. e possono costituire solo un mero indizio, di per sé irrilevante se non confortato da altri elementi gravi, precisi e concordanti (in questi termini si v., tra le tante, Cons. St., sez. II, sentt. n. 2615 e n. 211 del 2020). (…) Pertanto, non avendo il ricorrente dimostrato che l'opera è stata realizzata prima del 1967 - ed essendovi anzi elementi in senso contrario - si deve ritenere che il capannone sia abusivo, come affermato dal Comune”.
Conclusioni
Nel caso di specie, il materiale probatorio fornito da parte ricorrente è materialmente insufficiente e comunque inidoneo a fornire la prova dell’epoca di realizzazione del manufatto e delle opere successivamente eseguite. Per questo motivo il ricorso è stato respinto.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Campania 14 dicembre 2022, n. 7802IL NOTIZIOMETRO