Ante ’67, cambio di destinazione d'uso, carico urbanistico ed edilizia libera: chiarimenti dal Consiglio di Stato

Palazzo Spada riporta in un'interessante sentenza alcuni principi fondamentali per valutare la legittimità (o meno) di manufatti e interventi edilizi

di Redazione tecnica - 14/05/2024

Modifica degli spazi interni: basta una CILA

Per quanto riguarda la diversa distribuzione degli spazi interni, la diversa distribuzione e modifica della facciata secondo i giudici costituiscono interventi di manutenzione straordinaria, soggette al regime della comunicazione di inizio lavori (CILA). Risulta quindi illegittima l'irrogazione della sanzione demolitoria e il ricorso fondato: la demolizione non è uno strumento utilizzabile nei confronti dell'attività edilizia libera sottoposta al regime della CILA e tanto è dimostrato dalla circostanza che, ordinariamente, finanche l'assenza o la difformità dalla S.C.I.A. - riferibile a interventi più rilevanti di quello in esame - comporta l'applicazione della sola sanzione pecuniaria (v. art. 37 del D.P.R. n. 380/2001).

Illegittima la sanzione demolitoria anche sulla modifica del prospetto mediante intervento edile di ristrutturazione edilizia “leggera”, il cui titolo abilitante è la SCIA di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380/01 e art. 22 lett. b) del D.P.R. 380/2001, suscettibile di regolarizzazione mediante pagamento della sanzione ex art. 37, comma 4 del D.P.R. 380/2001.

Interventi eseguiti in parzale difformità e silenzio diniego

Sul punto la decisione in primo grado è errata anche nella parte in cui ha qualificato il silenzio del Comune sulla richiesta di sanatoria della parte quale rigetto, in quanto, a differenza di quanto previsto per l'accertamento di conformità di cui all'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 per il quale, in caso di inerzia a seguito della presentazione della domanda, è la stessa norma che qualifica espressamente l'eventuale silenzio dell'amministrazione come diniego, l'art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 nulla dispone sul punto; la norma peraltro, stabilisce che il procedimento si chiuda con un provvedimento espresso, con applicazione e relativa quantificazione della sanzione pecuniaria a cura del responsabile del procedimento.

Dalla lettura della norma emerge come la definizione della procedura di sanatoria non possa prescindere dall'intervento del responsabile del procedimento competente a determinare, in caso di esito favorevole, il quantum della somma dovuta sulla base della valutazione dell'aumento di valore dell'immobile compiuta dall'Agenzia del Territorio; configurandosi in assenza un'ipotesi di silenzio inadempimento, come correttamente eccepito dalla parte appellante.

Ne deriva che il Comune deve pronunciarsi, con un provvedimento espresso, sulla s.c.i.a. in sanatoria, previa verifica dei relativi presupposti di natura urbanistico-edilizia di cui all'art. 37 d.P.R. n. 380/2001.

 

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