Ante ’67, cambio di destinazione d'uso, carico urbanistico ed edilizia libera: chiarimenti dal Consiglio di Stato

Palazzo Spada riporta in un'interessante sentenza alcuni principi fondamentali per valutare la legittimità (o meno) di manufatti e interventi edilizi

di Redazione tecnica - 14/05/2024

Edilizia libera: qualificazione degli interventi

Pavimentazioni esterne

Per quanto riguarda le pavimentazioni esterne, il Collegio ritiene assorbente, sul punto, il recente richiamo della giurisprudenza secondo cui l'art. 6, comma 1, del d.P.R. 380/2001 prevede che, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, sono eseguite senza alcun titolo abilitativo:

  • e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati. Il riferimento è al Glossario Edilizia Libera 2018 (all. al DM 2 marzo 2018) ove nella relativa categoria alla voce n. 40 viene riportata la "Pavimentazione di aree pertinenziali".

Solo il superamento dell'indice di permeabilità comporta il transito degli interventi di questo tipo in categoria soggetta a titolo edilizio, ricadendo la stessa, altrimenti, tra le attività edilizie libere.

Considerato che l’ordinanza impugnata in primo grado non menziona la difformità rispetto l’indice di permeabilità (ovvero la violazione della prescrizione delle Norme di attuazione del PTP richiamate dal Verificatore), il ricorso risulta fondato.

Cancelli e recinzioni

Stessa sorte per il cancello, in quanto la realizzazione di una recinzione metallica con paletti di ferro e cancello costituisce attività libera, non soggetta nemmeno a denuncia di inizio attività.

Sul punto il giudice ricorda che, in via generale, la posa di una recinzione - manufatto essenzialmente destinato a delimitare una determinata proprietà allo scopo di separarla dalle altre, di custodirla e difenderla da intrusioni - è solo diretta a far valere lo ius excludendi alios che costituisce il contenuto tipico del diritto dominicale. Dunque, l'installazione di un cancello volto a delimitare la proprietà, se non accompagnata da opere edilizie di elevato impatto urbanistico, rientra nell'attività ‘libera”, soggetta al regime della comunicazione di inizio lavori asseverata (art. 6 bis s.P.R. n. 380/2001).

Sotto altro profilo, il D.P.R. n. 31 del 2017 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) - all'Allegato B (Elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato) - punto 21 richiede il titolo autorizzativo per la "realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici".

Al precedente Allegato A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) - punto 13, lo stesso D.P.R. esclude, invece, la necessità del titolo in relazione agli "interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici".

In questo caso il Comune non ha motivato, nel proprio provvedimento, in ordine alla riconducibilità della recinzione alla seconda parte dell'Allegato B. 21 del D.P.R. n. 31/2017, il quale esige il titolo paesaggistico soltanto qualora le opere di manutenzione, sostituzione o adeguamento interessino beni vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) (entro i limiti sopra riportati), ma non richiama la lettera d), vale a dire le "bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze". Sicché l'Amministrazione avrebbe dovuto dare conto della natura e della portata del vincolo, ove escludente l’ascrizione dell’intervento al citato All. A.

Tettoie

Per quanto riguarda le tettoie, ricorda il Consiglio che il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia è necessario quando, per le sue caratteristiche costruttive, essa sia idonea ad alterare la sagoma dell'edificio; l'installazione della tettoia è invece sottratta al regime del permesso di costruire ove la sua conformazione e le ridotte dimensioni ne rendano evidente e riconoscibile la finalità di mero arredo e di riparo e protezione dell'immobile cui accedono.

Quindi, quando assolvono la funzione di elemento di completamento della struttura edificata le tettoie possono ritenersi riconducibili al regime delle pertinenze urbanistiche e possono ritenersi liberamente edificabili ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano palese la loro finalità di arredo, riparo o protezione, anche da agenti atmosferici, e quando, per la loro consistenza, possano ritenersi assorbite, in ragione della loro accessorietà, nell’edificio principale.

Rientrano inoltre in edilizia libera i manufatti in legno di dimensioni irrilevanti e non fissati sul terreno. Sempre il Glossario dell’edilizia libera di cui all’Allegato 1 al decreto ministero delle Infrastrutture 2 marzo 2018, annovera, nell’ambito delle “Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza”, fra gli altri, l’installazione di ricoveri per animali domestici e da cortile, con relativa recinzione, e l’installazione di ripostigli per attrezzi, manufatti accessori di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo.

Stesse considerazioni per un telo ombreggiante, agganciato al terreno con elementi smontabili fissati in maniera del tutto precaria e provvisoria, rientrante in edilizia libera ed elencato nell’ambito delle “Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza” (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 29), che include fra gli altri, l’installazione di tende, pergole, coperture leggere di arredo.

 

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