Ante ’67, cambio di destinazione d'uso, carico urbanistico ed edilizia libera: chiarimenti dal Consiglio di Stato

Palazzo Spada riporta in un'interessante sentenza alcuni principi fondamentali per valutare la legittimità (o meno) di manufatti e interventi edilizi

di Redazione tecnica - 14/05/2024

Requisiti igienico-sanitari: per quali edifici si applica il DM 5 luglio 1975?

Quanto al vecchio manufatto sul quale è stato contestato il cambio destinazione d’uso in abitativo rispetto la categoria catastale C2, il verificatore aveva accertato che la presumibile destinazione del vecchio manufatto era abitativa già al 1957 ma che, considerata l’altezza, inferiore a quella minima imposta dal D.M. 5 luglio 1975, non avrebbe potuto essere utilizzato come abitazione, ma come deposito.

In questo caso il Consiglio non ha condiviso le conclusioni della CTU, considerata l’anteriorità del manufatto rispetto al Decreto e l'irretroattività dello stesso rispetto agli immobili anteriori, come fatto palese anche dal disposto di cui all’art.10, c.2, del decreto legge 16/7/2020, n. 76, come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, secondo il quale “Nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.”.

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