Ante ’67, cambio di destinazione d'uso, carico urbanistico ed edilizia libera: chiarimenti dal Consiglio di Stato
Palazzo Spada riporta in un'interessante sentenza alcuni principi fondamentali per valutare la legittimità (o meno) di manufatti e interventi edilizi
Abusi edilizi: ordine di demolizione è atto dovuto
Infine, il Consiglio ha respinto i motivi aggiunti del ricorso, ribadendo alcuni principi in materia di sanzioni per abusi edilizi:
- l'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) impone di irrogare la sanzione nella misura massima, se gli abusi sono realizzati, come nel caso in questione, su aree vincolate ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), inedificabili o a rischio idrogeologico elevato. Pertanto, il Comune è tenuto, senza alcun margine di discrezionalità e senza alcun onere motivazionale, ad applicare la sanzione pecuniaria massima.
- l’art. 31 comma 3 per cui in caso di omessa demolizione il bene e l’area di sedime «sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune», il quale quindi legittimamente nell’ordinanza impugnata ha riportato l’indicazione di legge. È poi l’atto di acquisizione al patrimonio, che costituisce il titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione dell’acquisto della proprietà in capo al Comune o all’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo, a dover individuare il bene oggetto di acquisizione e la relativa area di sedime, nonché l’eventuale area ulteriore, nei limiti del decuplo della superficie abusiva, la cui acquisizione deve essere specificamente motivata con riferimento alle norme urbanistiche vigenti.
Per altro, gli atti di repressione degli abusi edilizi, come l'ordinanza di demolizione, hanno natura di atto vincolato, pertanto non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, non essendo prevista per l'amministrazione la possibilità di effettuare valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del bene.
L'ordine di demolizione conseguente all'accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto e, in quanto tale, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge; pertanto, trattandosi di un atto volto a reprimere un abuso edilizio, esso sorge in virtù di un presupposto di fatto, ossia l'abuso, di cui il ricorrente deve essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo.
Ne consegue che, nel caso in esame, non risultano rilevanti le supposte violazioni procedimentali che avrebbero precluso un'effettiva partecipazione del ricorrente al procedimento, dovendosi ribadire anche a questo proposito che trattandosi di un atto vincolato, ai fini dell'adozione dell'ordinanza di demolizione, non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non potendosi in ogni caso pervenire all'annullamento dell'atto alla stregua dell'art. 21 octies L. n. 241 del 1990;
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