Ante ’67: il TAR sull'onere della prova

Spetta al proprietario del manufatto dimostrare che la realizzazione di un immobile senza permesso di costruire sia avvenuta prima della Legge Ponte

di Redazione tecnica - 02/04/2025

L’espressione "ante '67", con cui si definiscono gli edifici costruiti prima del 1° settembre 1967, fa riferimento a una data spartiacque in Italia, ovvero l'entrata in vigore della c.d. "Legge Ponte" n. 765/1967, che ha introdotto l'obbligo del permesso di costruire per tutti gli edifici realizzati nei Comuni dotati di un piano regolatore generale.

Ante '67: l'onere della prova della data di costruzione

Fino a quel momento, in molti Comuni italiani non era necessario un titolo edilizio per costruire, e spesso gli edifici venivano realizzati senza autorizzazioni specifiche. Per questo motivo, gli immobili "ante '67" sono spesso considerati legittimi anche in assenza di un formale titolo abilitativo, a meno che non emergano violazioni rispetto alle norme edilizie dell'epoca.

Ciò non toglie che se un immobile è ante '67, la sua regolarità edilizia può essere presunta, ma è comunque necessario verificare:

  • la presenza di eventuali vincoli (paesaggistici, sismici, idrogeologici);
  • la realizzazione di modifiche successive che potrebbero essere abusive;
  • la normativa urbanistica vigente, che potrebbe richiedere sanatorie o adeguamenti.

Se quindi “ante 67” può rappresentare un alibi per giustificare eventuali abusi edilizi, la legge vuole che sul proprietario dell’immobile incomba l’onere di provare che quanto realizzato sia in realtà lecito.

Sull'argomento la giurisprudenza è intervenuta tante volte, anche di recente, come ad esempio nel caso affrontato dal TAR Campania, con la sentenza del 25 marzo 2025, n. 1537, con cui ha confermato la legittimità dell'ordine di demolizione di due manufatti realizzati in assenza di permesso di costruire. Vediamo il perché della decisione del giudice amministrativo.

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