Ante ’67: il TAR sull'onere della prova

Spetta al proprietario del manufatto dimostrare che la realizzazione di un immobile senza permesso di costruire sia avvenuta prima della Legge Ponte

di Redazione tecnica - 02/04/2025

Onere della prova: spetta al privato dimostrare la preesistenza del manufatto

La questione riguarda un ricorso contro l'ordine di demolizione impartito per due opere realizzate abusvamente:

  • un primo manufatto di circa 55 mq, ottenuto chiudendo tre lati di una tamponatura preesistente;
  • un secondo manufatto di circa 100 mq, configurato come un'unità abitativa completa di ogni finitura e arredata.

Mentre il primo era stato già demolito dalla ricorrente, per il secondo ha sostenuto che i lavori effettuati sul secondo manufatto fossero riconducibili a un intervento di risanamento conservativo su un fabbricato rurale preesistente da “tempo immemore” e, quindi, non necessitassero di permesso di costruire. Tuttavia, secondo il Comune, l’immobile ricade in zona agricola semplice, in cui sono consentiti solo interventi edilizi legati alla coltivazione del fondo, mentre le opere realizzate risultavano incompatibili con tale destinazione d’uso.

Sulla questione, il giudice amministrativo ha ribadito come spetti al proprietario fornire elementi certi sulla data di realizzazione del fabbricato e sulla consistenza originaria dell’immobile abusivo, in quanto «Non incombe sul Comune alcun onere istruttorio in merito alla preesistenza dell’immobile, essendo onere del privato fornire inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione degli interventi».

Nel caso specifico, la ricorrente ha prodotto una relazione del proprio consulente tecnico basata su rilievi aerofotogrammetrici e un'indagine storica-territoriale. Tuttavia, il TAR ha ritenuto che tale documentazione non fosse sufficiente a superare l’istruttoria condotta dall’amministrazione.

Non solo: il privato avrebbe dovuto dimostrare non solo l'epoca di realizzazione del manufatto, ma anche la sua consistenza originaria. Il principio affermato dal TAR è chiaro: «Qualora un soggetto demolisca un immobile e proceda alla fedele ricostruzione dello stesso, senza alterarne posizione, orientamento, sagoma, volume ed ingombro, è logico e ragionevole che egli si munisca di prove in ordine alla primigenia consistenza del manufatto preesistente, al fine di documentare che la ricostruzione sia stata fedele. Ove ciò non faccia, imputet sibi».

In assenza di adeguate prove, il TAR ha concluso che l’immobile non fosse ante ’67, sia stato realizzato abusivamente in zona con diveresa destinazione d’uso e che quindi il Comune abbia correttamente ricondotto la fattispecie all’art. 31 del Testo Unico dell’Edilizia, disponendo la demolizione delle opere.

 

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