Anticipazione del prezzo e consegna parziale dei lavori: interviene il MIT

Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) chiarisce come si applica l’anticipazione del prezzo in caso di consegna parziale dei lavori

di Redazione tecnica - 24/03/2025

Cosa accade se l’esecuzione dei lavori pubblici inizia solo parzialmente? La stazione appaltante è tenuta a erogare comunque l’intera anticipazione del prezzo prevista dal contratto? Oppure l’anticipazione deve essere corrisposta in proporzione ai lavori effettivamente consegnati? E ancora: come si concilia l’istituto dell’anticipazione con quello della consegna frazionata delle prestazioni?

Anticipazione del prezzo e consegna parziale dei lavori: nuovo parere del MIT

Domande molto interessanti, a cui ha fornito risposta il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il parere n. 3200 del 30 gennaio 2025, che entra nel merito di un aspetto operativo non secondario nella gestione dell’esecuzione dei contratti pubblici di lavori.

Il parere viene reso a seguito di questo quesito:

Sono a richiedere se, in caso di consegna parziale dei lavori, l'anticipazione del prezzo debba essere calcolata sull'intero valore dell'appalto o pro quota sulla parte dei lavori consegnata, salvo poi integrare al momento della eventuale consegna della restante parte dei lavori stessi”.

Il primo elemento su cui si sofferma il MIT è di ordine sistematico: pur rientrando entrambi nella fase esecutiva, l’anticipazione del prezzo e la consegna dei lavori sono riferibili a obbligazioni diverse:

  • l’anticipazione è un’obbligazione posta a carico della stazione appaltante, funzionale a sostenere la liquidità dell’operatore economico;
  • la consegna (anche parziale) dei lavori, invece, costituisce l’inizio dell’obbligazione esecutiva in capo all’appaltatore.

Una distinzione che consente di sgombrare il campo da un equivoco frequente: non è la quantità dei lavori consegnati a determinare la misura dell’anticipazione.

Prima di addentrarci nella risposta del MIT, è opportuno ricordare cosa prevede il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti)

Cosa prevede il Codice dei contratti

In particolare, l’art. 125, comma 1, del Codice dei contratti ha subito una modifica a seguito del D.Lgs. n. 209/2024 (Correttivo). Nella sua versione vigente, il citato comma 1, dispone:

Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento. Nei documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Nel caso di appalti di lavori, l'anticipazione, calcolata sull'importo dell'intero contratto, è corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. Per i contratti di importo superiore a 500 milioni di euro, l'anticipazione di cui al primo periodo è corrisposta all'appaltatore, in deroga a quanto previsto dal terzo periodo, nel rispetto delle scadenze definite nel contratto, tenuto conto del cronoprogramma delle attività. In caso di ricorso all'appalto integrato ai sensi dell'articolo 44, l'anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14. Per i contratti pluriennali di servizi e forniture l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione”.

Sulla base di questa disposizione, il MIT ha ribadito un principio chiaro:

Nel caso di appalti di lavori, l’anticipazione, calcolata sull’importo dell’intero contratto, è corrisposta all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori, anche nel caso di avvio in via d’urgenza”.

Non è dunque previsto alcun meccanismo di “proporzionalità” tra l’entità della prestazione inizialmente affidata e la misura dell’anticipazione. L’unico elemento che rileva è l’inizio dell’esecuzione contrattuale, che segna il momento in cui la stazione appaltante è tenuta ad attivare il pagamento dell’importo anticipato.

L’unica eccezione e la consegna dei lavori

L’unico caso in cui l’anticipazione può essere parametrata in funzione delle singole annualità è quello dei contratti pluriennali di servizi e forniture, per i quali l’importo viene calcolato sul valore delle prestazioni di ciascun esercizio contabile, secondo il cronoprogramma.

Tale eccezione, però, non trova applicazione negli appalti di lavori, dove resta fermo il principio dell’anticipazione commisurata al valore complessivo del contratto.

Relativamente alla consegna anticipata, il MIT conferma che questa può essere prevista nel disciplinare di gara, in rapporto alle caratteristiche della prestazione e ai bisogni dalla stazione appaltante.

Conclusioni

In definitiva, il MIT conferma che l'anticipazione:

  • va calcolata sull'intero valore del contratto di appalto, come espressamente previsto dall’art. 125, comma 1, del Codice dei contratti;
  • quale strumento finanziario a sostegno dell’operatore economico, non può essere subordinata alla quantità dei lavori effettivamente consegnati;
  • va corrisposta per intero, nei limiti percentuali stabiliti dai documenti di gara (20% fino a un massimo del 30%).

Un principio che rafforza la certezza dei rapporti contrattuali e fornisce alle stazioni appaltanti un utile riferimento operativo nella gestione delle fasi iniziali dell’esecuzione.

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