Antincendio, chiarimenti su porte esterne e marcatura CE
Una Circolare dei Vigili del Fuoco risolve alcune criticità interpretative in relazione alla definizione di porta per uso esterno
È di recente pubblicazione la Circolare dei Vigili del Fuoco del 17 giugno 2022, n. 8809, avente ad oggetto “Porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione (CPR) – Porte pedonali esterne, porte e cancelli industriali, chiarimenti ed indirizzi applicativi – Precisazioni lettera circolare n. 16746 del 26/11/2019”, con la quale sono state finalmente risolte alcune criticità in merito dalla definizione delle porte esterne e alla loro marcatura CE.
Porte esterne e marcatura CE: la Circolare dei Vigili del Fuoco
Come specificato nel documento stesso, sebbene la Circolare abbia esclusivamente lo scopo di consentire la contestuale apposizione della marcatura CE e del marchio di conformità alla omologazione di una porta o di una finestra resistente al fuoco con doppio uso (sia per interno che per esterno) e che la definizione riportata ha natura meramente esemplificativa e ricognitiva della normativa comunitaria, si è ritenuto interpellare sulla questione il Comitato Tecnico TC/33 del CEN.
Definizione di porta esterna
Quest’ultimo, in merito alla definizione contenuta nella norma armonizzata EN 14351-1:2006+A2:2016 (che a sua volta richiama la terminologia di cui alla norma EN 12519:2004, poi sostituita con la EN 12519:2018), ha precisato che:
- una porta esterna è quella che, nell’involucro dell’edificio, separa il clima esterno da quello interno dell’edificio, senza tener in conto quelle “condizioni climatiche diverse” prodotte da impianti di condizionamento dell’aria su un solo lato della porta.
Si risolve così una questione nata nel 2019, con la pubblicazione della Circolare dei VVFF del 6 novembre 2019, n. 16746. Essa infatti stabiliva che per porta esterna andasse inteso un serramento che separa due locali con condizioni climatiche diverse, come un vano climatizzato da un vano non climatizzato, oppure un vano dall’ambiente esterno alla costruzione. Questa definizione costringeva a considerare come porte esterne e soggette alla marcatura CE anche ad esempio le porte di accesso agli appartamenti su pianerottoli e vani scala, disattendendo di fatto quanto previsto dalla normativa europea.
Con la nuova Circolare il dubbio è stato definitivamente fugato: il Comitato Europeo ha richiamato la norma armonizzata EN 14351-1, chiarendo appunto che “una porta esterna è quella che, nell’involucro dell’edificio, separa il clima esterno da quello interno dell’edificio, senza tener in conto quelle “condizioni climatiche diverse” prodotte da impianti di condizionamento dell’aria su un solo lato della porta”.
In questo modo le porte dei pianerottoli, dato che non separano gli ambienti dall'esetrno dell'edificio, non sono considerate esterne e non sono soggette a marcatura CE.
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