Antincendio: chiarimenti dai Vigili del Fuoco su tetti e facciate
I rivestimenti combustibili delle chiusure d’ambito, non classificati in classe A1, vanno inclusi nel calcolo delle piastre radianti? Ecco il parere della Direzione Centrale
Il parere dei Vigili del Fuoco
La Direzione Centrale, ha specificato che le chiusure d’ambito con reazione al fuoco diversa da A1 devono essere considerate come superficie radiante, ai sensi del par. S.3.11.1.
Nello specifico:
- le illustrazioni S.3-2 e S.3-3 del DM 03/08/2015 includono tra gli elementi radianti i paramenti combustibili, trattandoli alla stregua di superfici che irradiano calore e possono contribuire al rischio di propagazione dell’incendio;
- per molte chiusure d’ambito la RTV.13 non ne prevede l’incombustibilità ma una classe di reazione al fuoco che, sebbene ostacoli la propagazione dell’incendio, non può essere definita incombustibile;
- il calcolo delle distanze di separazione tra edifici va quindi effettuato considerando tutte le superfici che possono contribuire in modo significativo all’irraggiamento termico in caso di incendio.
Si conferma così che tutte le chiusure d’ambito con materiali di reazione al fuoco diversa dalla classe A1 vanno incluse nel computo della superficie radiante, indipendentemente dalla loro funzione o dal grado di resistenza all’innesco.
Ciò comporta la necessità di rivalutare le distanze di separazione in presenza di facciate isolate o rivestite con materiali combustibili e di considerare tali superfici all’interno del modello termico di propagazione.
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