Antincendio e strutture sanitarie, chiarimenti dai Vigili del Fuoco
Specificati in una circolare il verso di apertura delle porte in caso di esodo orizzontale progressivo e le modalità di posa in opera di porte tagliafuoco in caso di pavimenti combustibili
Il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha pubblicato la circolare n. 9533 del 4 luglio 2022, contenente alcuni chiarimenti interpretativi sul verso di apertura delle porte da usare in caso di esodo progressivo e sui requisiti delle porte tagliafuoco all’interno delle strutture sanitarie.
Esodo progressivo nelle strutture sanitarie: la circolare dei Vigili del Fuoco
Nella circolare si premette che il DM del 18 settembre 2002 al punto 4.10 e il DM del 19 marzo 2015 al punto 16.10 prescrivono che ogni piano debba essere servito da almeno due uscite e che si predisponga un esodo orizzontale progressivo - per cui i degenti che si trovano nel compartimento interessato dal principio di incendio sono spostati in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l’incendio non sia stato estinto o fino a che non diventi necessario procedere ad una successiva evacuazione verso luogo sicuro.
Come spiega il Dipartimento, in entrambi i provvedimenti non è stato però specificato il verso di apertura delle porte di comunicazione tra i compartimenti realizzati ai fini dell’esodo orizzontale progressivo, motivo per cui la Circolare specifica che anche per questa tipologia di strutture è necessario fare riferimento alle misure previste nel Codice di prevenzione incendi (DM del 3 agosto 2015) al punto 5.4.9.2 “Esodo orizzontale progressivo”.
Porte tagliafuoco e loro soglie
Per quanto riguarda i casi di posa in opera di porte tagliafuoco in presenza di pavimenti che non possiedono il requisito di incombustibilità, nella Circolare viene preliminarmente ricordato che anche per le porte tagliafuoco:
- è vigente l'obbligo di verificare che le modalità di posa in opera siano coerenti con le condizioni di prova del prototipo certificato e omologato
- le variazioni delle soglie rispetto ai prototipi provati comportano la perdita di conformità.
Qualora la variazione della soglia sia tale da presentare una configurazione ancora conforme alla norma tecnica e con prestazione almeno pari a quella del prototipo certificato e omologato, l'adozione della variazione può considerarsi legittima in virtù del principio di proporzionalità. Inoltre, se l'avvenuto accertamento della variazione viene riscontrato secondo le modalità previste dall’art. 4 del DM 21/06/2004, tale variazione si configura come modifica non sostanziale.
Pertanto, la Circolare specifica che nel caso di porte tagliafuoco con soglia combustibile aventi prestazioni al fuoco non inferiori al prototipo certificato e omologato con soglia incombustibile, il mantenimento è autorizzato se oggetto di apposita asseverazione, da parte di un tecnico abilitato, sottoscritta sulla base dei risultati di prova desunti dal certificato e rapporto di prova.
Infine, la Circolare specifica che:
- l’accertamento è attestato con l’emissione di un corrispondente certificato, secondo le modalità previste dall’art. 4 del DM 21/06/2004, posto a supporto dell’asseverazione concernente la prestazione;
- le prove vanno condotte e differenziate tenendo conto della tipologia di materiale della porta, della presenza e delle dimensioni delle finestrature, degli accessori presenti, del tipo di fissaggio alla costruzione di supporto, della costruzione di supporto, del tipo di pavimentazione presente in corrispondenza della soglia, distinta sulla base della classificazione europea per pavimenti che la caratterizza e del campo di applicazione diretto previsto dal decreto del 21 giugno 2004.
Segui lo Speciale Antincendio
Documenti Allegati
CircolareIL NOTIZIOMETRO