Appalti di forniture: il TAR sul principio di equivalenza

No all'esclusione di operatori che propongano prodotti diversi dall'originale, senza che la SA dimostri che si tratti di un aliud pro alio

di Redazione tecnica - 04/10/2024

Il principio di equivalenza rappresenta un canone immanente nelle procedure di gara o comunque di evidenza pubblica, anche nelle forme negoziate o similari della c.d. piccola evidenza, specie quando l’amministrazione intenda affidare la fornitura di materiale di consumo. La richiesta di materiale originale deve quindi intendersi anche inclusiva del materiale assimilabile all’originale.

Prodotti assimilabili all'originale: il principio di equivalenza negli appalti pubblici

Sulla base di questi presupposti, il TAR Puglia, con la sentenza del 2 ottobre 2024, n. 1032, ha accolto il ricorso contro il provvedimento di esclusione di un OE da una procedura negoziata, mediante invito alla presentazione di preventivi, per l’affidamento diretto di una fornitura.

Spiega il tribunale pugliese che non emerge dagli atti depositati una particolare o ragionevole motivazione, per la quale la stazione appaltante, abbia richiesto materiale originale, né nel provvedimento di esclusione è stato dato conto di carenze particolari, circa il prodotto offerto dall’operatore economico escluso, se non ché sia stato offerto materiale non “originale”.

Si tratta di un provvedimento in contrasto con il principio di equivalenza (o di equipollenza), che trova applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti, in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica e la commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis.

Il limite al principio di equivalenza risiede nella difformità del bene o del servizio, rispetto a quello descritto dalla lex specialis, ovvero quando venga a configurarsi una ipotesi di aliud pro alio non rimediabile.

Prodotti equivalenti: le verifiche a carico della Stazione Appaltante

La SA avrebbe dovuto valutare la conformità dell’offerta non tanto in senso formale, quanto piuttosto in senso sostanziale, dovendo verificare, sulla base di quanto contenuto negli atti di gara, se il prodotto offerto dalla società ricorrente fosse funzionalmente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, secondo il principio di equivalenza, vigente negli appalti pubblici, che sottende una valutazione di omogeneità funzionale tra soluzioni, prodotti o dispositivi tecnici, ravvisabile ogni qual volta questi siano in grado di assolvere, in modo sostanzialmente analogo, alla finalità di impiego loro assegnata, come nella fattispecie.

L’impugnazione del provvedimento in esame è dunque fondata in quanto l’amministrazione avrebbe dovuto ammettere e valutare il pregio del prodotto offerto dalla ricorrente, al fine di poter apprezzare la sussistenza della equivalenza funzionale, rispetto al prodotto originale.

 

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