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Appalti integrati e servizi tecnici: occhio ai requisiti di capacità professionale

No di ANAC alla spendita di requisiti attinenti solo una parte marginale di una progettazione a fronte di un appalto di particolare complessità

di Redazione tecnica - 14/06/2024

Non è coerente con i principi di proporzionalità e attinenza dei requisiti di partecipazione consentire agli operatori di avvalersi di attività quasi marginali svolte all’interno di una progettazione per dimostrare la propria capacità tecnica dell’intera progettazione.

Un simile modus operandi potrebbe infatti condurre al paradosso che attività del tutto residuali e irrisorie dal punto di vista economico e di esperienza pregressa possano legittimare l’affidamento di intere progettazioni, anche estremamente complesse e di importo particolarmente rilevante, con il rischio che tutti i soggetti intervenuti a vario titolo nella stessa attività progettuale possano avvalersi delle categorie e classi per l’intero importo.

Appalti integrati: ANAC interviene sui requisiti di capacità professionale

Sono questi i presupposti sulla base dei quali ANAC, con Atto del Presidente del 15 maggio 2024, fasc. n. 4925/2023, ha confermato la non conformità dell’operato di una Stazione appaltante che, nell’ambito di un appalto integrato relativo alla progettazione e alla realizzazione di un edificio scolastico con fondi PNRR, un affidamento il cui valore a base d’asta era di quasi 4 milioni di euro, ha ritenuto spendibile come requisito di capacità tecnica delle esperienze pregresse non particolarmente rilevanti quali la redazione di prestazione energetica.

Il caso nasce da una prima segnalazione sul bando da parte del CNI in relazione al corrispettivo posto a base di gara, rilevando che “nonostante il bando faccia riferimento ai criteri del D.M. 17/06/2016....., tale corrispettivo non risulta coincidere con l'importo calcolato secondo detti parametri”, a cui se ne è aggiunta un’altra da parte di un concorrente che ha sottolineato il riconoscimento da parte della SA dei requisiti del progettista indicato dall’impresa aggiudicataria, che avrebbe svolto solo il supporto alla Progettazione per la singole prestazioni di “Relazione tecnica D. Lgs. 192/2005 ex Legge 10/91 e l’Attestato di prestazione energetica”.

In riferimento ai corrispettivi di progettazione, ANAC ha richiamato le indicazioni di carattere generale fornite dall’Autorità stessa con la Comunicazione del Presidente del 25 ottobre 2023 fasc. n. 4146/2023,con ulteriore rinvio al contenuto del Comunicato del Presidente del 3 febbraio 2021, laddove, con riferimento al d.lgs. n. 50/2016, è stato precisato che “le stazioni appaltanti possono derogare all’obbligo di determinare il corrispettivo a base di gara mediante applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016 solo in presenza di una motivazione adeguata e correlata ai fatti a giustificazione dello scostamento rispetto all’importo determinato sulla base delle tabelle medesime, che rappresenta in ogni caso il parametro di riferimento per la stazione appaltante”, evidenziando la necessità di assicurare la giusta remunerazione e qualità delle prestazioni tecniche, nonché la corretta determinazione delle soglie di valore dell’appalto.

Requisiti di capacità tecnica e progettazione: no allo svolgimento di prestazioni marginali

Per quanto riguarda il progettista indicato, ANAC ha spiegato che, con riferimento ai requisiti inerenti le prestazioni progettuali, sotto il profilo della capacità tecnica e professionale, nel disciplinare di gara era previsto che “le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare”. Dall’analisi della documentazione nella quale l’operatore ha attestato requisiti per categorie addirittura superiori a quelle dell’appalto, è emerso che in realtà si sarebbe trattato solo di prestazioni parziali “relative alla Relazione Tecnica, e l’Attestato di Prestazione Energetica (Art. 6 D. Lgs 192/2005) esclusa diagnosi energetica” per un totale di meno di 10mila euro di competenze professionali.

Sul punto, trattandosi di appalto indetto nella vigenza del d.lgs. 50/2016, ANAC ha richiamato le indicazioni in ordine ai requisiti di capacità tecnica, fornite nelle Linee guida n. 1 dell’Autorità a presidio della massima partecipazione alle gare in ossequio ai princìpi di proporzionalità e di concorrenza, laddove si richiede “l’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie”.

Nelle stesse linee guida, come richiamato dalla stessa stazione appaltante, si precisa che:

  • “Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati”
  • Possono essere, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell’esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l’esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell’incarico e delle relative fatture di pagamento”.

Anche ammettendo la possibile spendita di servizi accessori alla progettazione aventi natura specialistica, si ritiene di poter osservare, in linea generale, che l’esperienza pregressa deve comprendere lo svolgimento di prestazioni in ogni caso idonee a comprovare la capacità tecnica in riferimento all’incarico da affidare, riferita ad ognuna delle classi e categorie e agli importi richiesti.

Quindi, nella verifica dell’idoneità delle pregresse esperienze, si deve valutare se i servizi svolti sono attinenti alle categorie di lavorazioni richieste dal bando ed ai relativi importi, tenendo presente anche l’incidenza delle attività certificate all’interno delle fasi prestazionali cui le stesse ineriscono, per evitare che lo svolgimento di prestazioni a carattere del tutto secondario – in qualità e quantità - possa consentire di utilizzare l’intero valore dell’opera, oggetto di pregressa progettazione, per la dimostrazione della sua capacità tecnica.

Tenuto conto che nel caso in esame l’oggetto del servizio comprende:

  • la progettazione definitiva ed esecutiva;
  • il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
  • il progetto antincendio per la realizzazione di una scuola dell’infanzia di importo di lavori pari ad euro 3.837.259,76,

pare potersi rilevare, in primo luogo, che la certificazione presentata non sembra utilizzabile nella categoria OS.06 per l’intero importo delle opere riportato ad euro 3.540.291,82, tenuto conto, della tipologia delle prestazioni svolte, non strettamente e direttamente inerenti ad opere strutturali.

Ne consegue, pertanto, che le prestazioni certificate da sole non paiono idonee a dimostrare la capacità dell’operatore a svolgere la progettazione definitiva ed esecutiva nella categoria richiesta.

Le conclusioni di ANAC

Alla luce di tale ricostruzione, attesa la parzialità dell’attività progettuale certificata rispetto all’intero valore della progettazione definitiva, per l’Autorità non è condivisibile la valutazione operata dalla Stazione appaltante che ha ritenuto certificabili per l’intero le categorie e gli importi dei lavori ai fini della comprova dei requisiti di partecipazione, confermando, di fatto, la parzialità delle prestazioni imputabili all’impresa nell’ambito della fase progettuale definitiva.

Per altro nelle stesse Linee Guida, con riferimento alla progettazione svolta in raggruppamento, le cui considerazioni possono essere estese ai casi di singoli incarichi specialistici svolti nell’ambito di una medesima progettazione, è precisato che “La spendibilità come esperienza pregressa dei servizi prestati deve essere limitata pro quota rispetto all’importo totale”.

In conclusione ANAC ha invitato la SA all’applicazione dei principi generali in tema di determinazione dei compensi di progettazione e delle possibili modalità di valutazione delle certificazioni prodotte ai fini della dimostrazione dei servizi pregressi, coerentemente con i principi di proporzionalità ed attinenza dei requisiti speciali, di cui all’art. 83 del d.lgs. 50/2016, come riprodotti dagli artt. 10 e 100 del d.lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici), in modo da prevenire, per il prosieguo dell’appalto, l’insorgenza di possibili profili problematici ostativi al regolare avanzamento dei lavori, affinché non si abbiano contenziosi, sospensioni dei lavori o rischi di perdita di finanziamenti.

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