Appalti PNRR: chiarimenti dal MIT su pari opportunità e inclusione lavorativa
A quali obblighi previsti dall'art. 47 del Decreto PNRR deve rispondere una cooperativa sociale in sede di gara? Ecco il parere del Ministero
In sede di gara una cooperativa sociale con più di 50 soci/lavoratori può dichiarare di avere meno di 15 dipendenti in quanto tutti soci/lavoratori e quindi di non essere tenuta al rispetto di quanto prescritto dall’art. 47, comma 2 e 3 e 3bis, del D.L. n. 77/2021 (Decreto PNRR)?
Pari opportunità e inclusione lavorativa: gli obblighi negli appalti PNRR/PNC
Pari opportunità di genere e generazionali e inclusione lavorativa per persone con disabilità negli appalti PNRR e PNC sono al centro di un nuovo quesito posto al Supporto giuridico del MIT e che ha trovato soluzione nel parere n. 1972/2023.
Preliminarmente il MIT ha ricordato che:
- l'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021 fa espresso riferimento agli “operatori economici”, comprendendo anche le coop sociali;
- è necessario tenere conto del DPCM 7 dicembre 2021, con il quale sono state adottate le “Linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”.
Tornando alla partecipazione della cooperativa alla gara, è necessario attenersi a quanto previsto dalle norme stesse, facendo riferimento al rapporto di cui al comma 2 ed alla relazione di cui al comma 3, dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021, trasmessi alle rappresentanze sindacali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
Nello specifico il comma 2 dispone che “Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità”;
Il comma 3 invece prevede che “gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità”.
Il parere del MIT
Nel caso in esame, conclude il MIT, per la predisposizione del rapporto è necessario quindi prendere quale parametro di riferimento il numero totale degli assunti, facendo riferimento ai contratti di lavoro che rientrano nel concetto di assunzione. Per i soci/lavoratori, occorre considerare lo statuto societario che regola l’apporto lavorativo dei soci. Di conseguenza, si tratta di un dato che può fornire lo stesso operatore economico, considerato anche che i dipendenti con contratto a tempo determinato sono compresi nel calcolo del numero totale dei dipendenti, mentre vanno esclusi gli apprendistati.
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