Appalti PNRR e costo della manodopera: le conferme del TAR

Dal TAR Toscana una interessante pronuncia che conferma la normativa applicabile agli appalti finanziati con i fondi del PNC/PNRR e chiarisce la verifica di congruità del costo della manodopera

di Redazione tecnica - 02/05/2024

Esistono due argomenti che sono stati largamente dibattuti dagli operatori, dagli enti preposti al controllo e dalla giurisprudenza: la normativa applicabile agli appalti finanziati con i fondi del PNC/PNRR e l’indicazione, ribassabilità e verifica del costo della manodopera.

Appalti PNC/PNRR: si applica il nuovo Codice dei contratti

Temi che trovano una nuova conferma nell’interessante pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana che, con la sentenza n. 493/2024, chiarisce ancora una volta alcuni aspetti su cui si è fatta molta confusione.

Il primo riguarda, appunto, la normativa applicabile agli appalti finanziati con i fondi del PNC/PNRR sul quale era già intervenuto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la “famosa” Circolare 12 luglio 2023 ad oggetto "Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 10 luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative" mediante la quale ha evidenziato che “il portato normativo della disposizione di cui all’articolo 225, comma 8 sopra richiamata (del d.lgs. n. 36/2023, n.d.r.), conferma, anche in vigenza del nuovo Codice, la specialità sia delle disposizioni derogatorie al d.lgs. n. 50 del 2016 introdotte ai sensi del d.l. n. 77 del 2021 per le opere PNRR e assimilate, sia dei rinvii al medesimo decreto legislativo e ai relativi atti attuativi operati dallo stesso d.l. n. 77 del 2021, i cui effetti vengono espressamente fatti salvi anche successivamente al 1° luglio 2023”.

Confermate, dunque, le disposizioni derogatorie del D.L. n. 77/2021, è rimasto il dubbio che potessero restare in vigore anche i riferimenti al vecchio D.Lgs. n. 50/2016. Dubbio definitivamente chiarito solo a seguito di diverse pronunce tra le quali ricordiamo:

Tesi nuovamente ribadite con la nuova sentenza del TAR Toscana n. 493/2024 secondo la quale dalla lettura combinata dell’art. 225, comma 8 e del successivo art. 226, commi 1 e 5 del D.Lgs. n. 36/2023, si deduce:

  • l’abrogazione, a far data dall’1 luglio 2023, del D.Lgs. n. 50/2023;
  • l’opposta soluzione ermeneutica per cui i richiami a tale ultimo decreto contenuti in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti debbano intendersi dinamicamente riferite alle corrispondenti disposizioni del nuovo codice o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso.

Restano salve le disposizioni che introducono, in funzione semplificativa ed acceleratoria, norme speciali per la realizzazione di appalti finanziati con i fondi PNRR o PNC, ma ciò non consente di sostenere la reviviscenza o la permanenza in vigore tout court del D.Lgs. n. 50/2016.

Sul tema, la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare che “per le procedure di affidamento di contratti finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, per quanto non derogato o comunque non diversamente disciplinato dal d.l. n. 77/2021, deve applicarsi il d.lgs. n. 36/2023, in forza dell'art. 226 del nuovo codice dei contratti pubblici, il quale, dopo aver sancito l'abrogazione del d.lgs. n. 50/2016 dal 1 luglio 2023 e la sua residua applicazione «esclusivamente ai procedimenti in corso» (commi 1 e 2), stabilisce al comma 5 che «ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso». Infatti, al di là delle disposizioni di cui al d.l. n. 77/2021 e delle altre fonti espressamente richiamate dall'art. 225, co. 8, del d.lgs. n. 36/2023, applicabili anche alle procedure finanziate con i fondi del PNRR pur se bandite successivamente al 1.7.2021, dovranno trovare dunque applicazione le norme ed i principi del nuovo codice dei contratti pubblici, dovendosi ritenere ad essi riferito «ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

In definitiva, alle gare finanziate dai fondi PNRR/PNC devono ritenersi applicabili le norme del nuovo codice dei contratti pubblici nonché i relativi principi (oltre che le disposizioni speciali previste dall’ordinamento per le gare finanziate dai fondi PNRR/PNC stessi).

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