Appalti pubblici: no a criteri premiali nell'offerta economica
La clausola territoriale va valorizzata nell’offerta tecnica, in quanto idonea ad incidere sull’efficienza del servizio e non solo sulla sua economicità
Nelle procedure di gara che prevedono la valorizzazione del principio di prossimità degli impianti, l’ubicazione dello stabilimento del concorrente deve essere adeguatamente apprezzato in sede di offerta tecnica attraverso l’attribuzione di un punteggio proporzionato.
Prossimità territoriale: criterio premiale da valutare nell'offerta tecnica
La conferma arriva con la Delibera ANAC del 20 marzo 2024, n. 146, con cui l’Autorità Anticorruzione ha annullato una procedura di gara il cui criterio di aggiudicazione e la formula algebrica del disciplinare si ponevano in violazione del combinato disposto dell’art. 181, comma 5, del d.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente) e dell’art. 108, comma 7, del d.lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici), non garantendo un’adeguata tutela del principio di prossimità degli impianti di recupero e, dunque, dell’ambiente e, dall’altro, introducendo elementi che avrebbero dovuto essere valorizzati in sede di offerta tecnica mediante il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La questione riguarda la legittimità di una procedura di gara per l’affidamento del servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso, che prevedeva la valorizzazione nell’offerta economica non solo del ribasso offerto dal concorrente, ma anche degli ulteriori costi correlati all’espletamento del servizio, alla cui quantificazione contribuiva in maniera diretta la distanza dello stabilimento dell’OE dalla sede della Stazione appaltante.
Secondo l’istante, il criterio di selezione delle offerte, ove interpretato e applicato dalla Stazione appaltante nel senso di determinare l’aggiudicazione non in favore del concorrente che ha formulato il miglior ribasso sull’importo a base di gara, ma di colui che detiene lo stabilimento più prossimo alla sede della SA risulta chiaramente illegittimo.
La Stazione appaltante da parte sua ha evidenziato come il disciplinare fosse rispettoso del principio della prossimità degli impianti di recupero che, ai sensi dell’art. 181, comma 5 del d.lgs. 152/2006, permea la materia, senza comunque elevare a requisito di partecipazione la disponibilità di un impianto di conferimento finale di prossimità ma, coniugando i canoni concorsuali di massima partecipazione con i principi di tutela ambientale ed economicità della propria attività contrattuale, ha unicamente voluto contenere gli oneri che la stessa stazione appaltante consentendo ai concorrenti adeguata flessibilità organizzativa.
No a criteri qualitativi nell'offerta economica
In merito a una questione simile l’Autorità si è recentemente pronunciata con la Delibera del 10 gennaio 2024, n. 1 esprimendo delle criticità anche in merito al criterio di selezione delle offerte sulla base della prossimità territoriale.
In particolare, ANAC:
- ha ritenuto il citato criterio di selezione non legittimo in quanto la valorizzazione della distanza dal sito di conferimento determina un confronto qualitativo tra le diverse offerte, introducendo, di fatto, un criterio premiale nell’ambito della formula relativa all’applicazione del punteggio economico, non più limitato al solo elemento prezzo, e mascherando, per l’effetto, un più opportuno ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- ha altresì precisato che quando il criterio di aggiudicazione prescelto è il minor prezzo, la Stazione appaltante non può effettuare alcun tipo di comparazione tra le offerte basata sulla componente qualitativa o sui requisiti tecnici dei prodotti o delle prestazioni proposte.
La ricostruzione della sede dell’impianto come elemento premiale dell’offerta trova peraltro conforto nel nuovo Codice dei contratti, che, all’art. 108, comma 7, disciplinante i criteri di valutazione delle offerte tecniche, stabilisce che “Ai fini della tutela della libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure relative agli affidamenti di cui al Libro II, parte IV, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento.”
La clausola territoriale riguarda l'offerta tecnica
Come già rappresentato nella Delibera n. 1/2024, ove nell’ambito dell’evidenza pubblica sia necessario integrare il principio della concorrenza con il principio della prossimità – come riscontrabile nelle procedure dirette all’affidamento dei servizi di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ex art. 181, comma 5, del d.lgs. 152/2006- la clausola territoriale essere declinata quale criterio premiale da valorizzare nell’ambito dell’offerta tecnica, in quanto idonea ad incidere sull’efficienza del servizio e non solo sulla sua economicità;
Nel caso in esame invece la formula algebrica descritta nel disciplinare (costo servizio+ costo trasporto basato sui km) introduce nell’ambito dell’offerta economica un elemento (l’ubicazione dell’impianto) che avrebbe dovuto essere più propriamente valorizzato in sede di offerta tecnica, per ragioni, peraltro, puramente economiche e non già legate alla tutela dell’ambiente.
La decisione di ANAC
Conclude quindi ANAC che il criterio di aggiudicazione della procedura di gara in oggetto e la formula algebrica del disciplinare si pongono in violazione del combinato disposto dell’art. 181, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e dell’art. 108, comma 7, del d.lgs. 36/2023, nella parte in cui, per un verso, non garantiscono un’adeguata tutela del principio di prossimità degli impianti di recupero e, dunque, dell’ambiente e, dall’altro, introducono elementi che dovrebbero essere valorizzati in sede di offerta tecnica mediante il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Da qui la necessità di annullare la gara, invitando la SA in sede di riedizione della procedura, ad adottare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assicurando che all’elemento dell’ubicazione dello stabilimento del concorrente sia destinato, in sede di offerta tecnica, un punteggio proporzionato.
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