Appalti pubblici e offerta economica: le modifiche ammesse
L’errore materiale, evincibile ictu oculi, è emendabile, senza che ciò possa concretizzare una modifica dell’offerta presentata o della volontà negoziale dei concorrenti
L'offerta economica è modificabile esclusivamente quando si sia in presenza di un errore materiale, rinvenibile ictu oculi e la cui correzione non porti a un'alterazione di quanto il concorrente ha inizialmente proposto.
Modifiche all'offerta economica: casi ammessi
Lo spiega bene il TAR Lombardia, con la sentenza del 12 febbraio 2024, n. 336, respingendo il ricorso di un operatore contro l'aggiudicazione, in favore di un altro concorrente, di un appalto di forniture e servizi servizio, la cui procedura di gara si è interamente svolta su piattaforma elettronica. Tra gli adempimenti richiesti, la compilazione dell'offerta economica su due moduli: il primo con l'importo complessivo e l'altro con il costo unitario della fornitura.
All'apertura delle buste, il RUP ha segnalato che l’offerta economica presentata dall'aggiudicataria era caratterizzata “ictu oculi” da un errore materiale nella compilazione dell'importo complessivo. er questo motivo, una volta riconosciuto l'errore, la concorrente ha presentato l'offerta economica corretta, cosa che invece, secondo la ricorrente, sarebbe corrisposta alla presentazione di una nuova, diversa offerta economica.
Ok alla correzione dell'errore materiale
Il TAR non è stato dello stesso avviso: sulla base del disciplinare di gara e del capitolato speciale, ai concorrenti è stato richiesto di esprimere in sede di offerta i costi unitari e il costo complessivo del servizio, quale risultante dell’operazione matematica di moltiplicazione.
Si tratta quindi di un appalto compensato a misura, in relazione al quale il costo unitario costituisce il perno sia per la presentazione dell’offerta sia, quanto alla fase esecutiva, per la rendicontazione delle prestazioni fornite.
La stazione appaltante si è avveduta che l’offerta economica proposta dalla controinteressata non risultava coerente con i prezzi unitari offerti moltiplicati per le quantità stimate.
Appalto a misura: il costo unitario è l'elemento essenziale dell'offerta
Considerato che la formulazione dei prezzi unitari rappresenta il prius logico e giuridico per la costruzione dell’offerta, la stazione appaltante ha chiesto di rettificare l’offerta complessiva, fermi restando i valori dei prezzi unitari indicati. Tale operazione non costituisce modifica dell’offerta economica: il prezzo complessivo offerto non è altro che la risultante di una operazione matematica, fermi i due fattori “quantità stimate totali” e prezzi unitari dei pasti stessi.
Inammissibile sarebbe stato consentire la modifica dei prezzi unitari, che, trattandosi di un appalto a misura, costituiscono elemento essenziale (e quindi non modificabile in sede di gara) dell’offerta economica.
Il ricorso è stato quindi respinto: trattandosi di una operazione matematica, l’errore materiale è evincibile ictu oculi e quindi emendabile, senza che ciò possa concretizzare una modifica dell’offerta presentata. In altri termini, non è stato consentito di modificare la volontà negoziale dei concorrenti, che doveva esprimersi con riferimento ai prezzi unitari, ma semplicemente di rettificare l’esito del calcolo matematico erroneamente indicato.
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