Appalti pubblici e requisiti progettisti: il giovane professionista deve essere laureato
La presenza del giovane professionista deve prevedere la sottoscrizione del progetto o la sua partecipazione concreta al servizio di progettazione
La partecipazione all'attività del raggruppamento temporaneo da parte di un giovane professionista deve tradursi nella realizzazione dell'attività di progettazione in senso stretto, non essendo sufficiente ad integrare il requisito lo svolgimento di una mera attività di supporto, strumentale alla progettazione in senso proprio.
Appalti pubblici e requisiti RTP: il TAR sul ruolo del giovane professionista
Sulla ratio della presenza di un giovane professionista laureato all’interno di un RTP è intervenuto il TAR Campania, con la sentenza del 17 ottobre 2024, n. 1912, con cui ha confermato il provvedimento di esclusione di un Raggruppamneto da una procedura negoziata senza bando per l’affidamento di un appalto integrato.
Nel bando era precisato che gli operatori economici avrebbero dovuto possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.
In sede di verifica dei requisiti, erano stati riscontrati sul ricorrente alcuni elementi ostativi all’aggiudicazione dell’appalto, ovvero:
- carenza del requisito di idoneità professionale ex art. 100, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023 in capo al giovane professionista, non in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura e dell’iscrizione al relativo ordine professionale, in difformità a quanto prescritto dall’art. 39, comma 1, dell’Allegato II.12 al d.lgs. n.36/2023, e mancanza dell’effettiva partecipazione del giovane professionista all’incarico di progettazione “quale progettista”;
- mancata sottoscrizione dell’offerta economica da parte di tutti i componenti dei costituendi raggruppamenti temporanei, in difformità a quanto previsto dall’art. 68, comma 1, del d.lgs n.36/2023 e dal punto 15.1 della Lettera di invito/Disciplinare di gara.
Secondo il ricorrente, il “giovane professionista” non in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura non avrebbe svolto attività di vera e propria “progettazione”, essendo stato precisato che lo stesso avrebbe effettuato solo “rilievi metrici e topografici” e che la lex specialis di gara nulla disponeva in merito alle modalità di coinvolgimento ed ai requisiti che avrebbe dovuto possedere il “giovane professionista” da indicare per previsione normativa.
Requisiti progettisti del RTP: le prescrizioni del Codice dei Contratti
Per valutare la questione, il TAR ha preliminarmente ricordato quanto disposto nel Codice dei Contratti Pubblici:
- all’art. 39 dell’Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023 che “1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 68 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del presente allegato devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista”.
Ne discende che, la disciplina codicistica richiede che la figura del “giovane professionista” sia in possesso di una laurea e sia abilitato all’esercizio della professione. Soltanto nelle ipotesi in cui le procedure di affidamento non richiedano il possesso del diploma di laurea, trova applicazione il secondo periodo della disposizione, per cui “il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione...”.
Nel caso di specie, la procedura di gara prevedeva espressamente il possesso del diploma di laurea, mentre il RTI ha specificato che il “giovane professionista” nell’ambito del gruppo di progettazione, avrebbe dovuto occuparsi dei rilievi metrici e topografici, ossia di un’attività strumentale e di supporto, ma non certamente di progettazione.
"Giovane professionista": perché deve esserci nel RTP
Sulla figura del “giovane professionista” all’interno dei raggruppamenti temporanei di impresa le specifiche della giurisprudenza sono alquanto inequivoche: il regolamento di attuazione approvato con D.M. n. 263/2016 stabilisce che “I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista”.
Con lo stesso regolamento vengono stabiliti i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell'aggiudicazione.
La ratio della disciplina citata è stata individuata dalla giurisprudenza amministrativa nella volontà di promuovere la presenza di giovani nei gruppi concorrenti a bandi relativi ad incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e concorsi di idee per favorirne la crescita professionale e garantire agli stessi l'incremento delle competenze professionali, favorendo così l'inserimento nel mercato del lavoro e l'applicazione nella pratica delle conoscenze maturate nel corso degli studi universitari.
L'interesse tutelato dalla normativa menzionata attiene, dunque, alla sfera esclusiva del giovane professionista. Il coinvolgimento di tale figura nel R.T.P. mira, pertanto, a promuovere lo sviluppo delle sue competenze professionali, favorendo la formazione di un curriculum adeguato senza per questo gravare il giovane medesimo di responsabilità contrattuali incoerenti con la sua contenuta esperienza.
L'evidente finalità di carattere promozionale comporta che la partecipazione all'attività del raggruppamento temporaneo deve tradursi nella realizzazione dell'attività di progettazione in senso stretto, non essendo sufficiente ad integrare il prescritto requisito lo svolgimento di una mera attività di supporto, strumentale alla progettazione in senso proprio.
La partecipazione del giovane professionista nell'ambito dei raggruppamenti temporanei affidatari dei servizi di architettura e ingegneria può essere assicurata dalla sottoscrizione del progetto o comunque dall’effettiva partecipazione del giovane professionista allo specifico servizio di progettazione, non potendosi invece ammettere che il rispetto della norma regolamentare sia garantito dalla partecipazione del giovane professionista ad attività strumentali o di supporto a quella della progettazione ovvero da attività successive e materiali come quella di direzione lavori, misura e contabilità.
Per altro ll'art. 253 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici”) — in base al quale i raggruppamenti temporanei devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione — deve far ritenere superata la tesi dell'adeguatezza della mera “presenza” del giovane professionista, ossia quella riconducibile ad una sorta di tirocinio.
La specificazione tende ad evitare che la sola “indicazione” di un giovane professionista, che non ricopra alcuno specifico ruolo all'interno dell'R.T.P., si tramuti in un mero adempimento formale, in tal modo eludendo l'intenzione perseguita dal legislatore.
Quanto in particolare alla questione se l'art. 253 imponga, o meno, una specifica tipologia di rapporto professionale tra il giovane professionista e gli altri componenti del raggruppamento, deve ritenersi sufficiente aver sottoscritto il progetto, posto che tale sottoscrizione implica comunque l'assunzione di un rapporto lavorativo, anche interinale, con gli altri progettisti e/o con il RTI.
Progettazione e supporto alla progettazione: le differenze tra le attività
Degna di rilievo, sul punto, è altresì la differenza tra attività di progettazione e attività di supporto alla progettazione. L’art. 31, comma 8, del codice dei contratti pubblici vieta il subappalto dell’attività di progettazione, mentre consente quello delle sole attività di “indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali” e con la precisazione che “resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista”.
La stessa giurisprudenza declina una lettura alquanto rigorosa sul punto: la mera “redazione di elaborati grafici” non costituisce essa stessa attività di progettazione, atteso che ogni progetto si compone di elaborati grafici, ma ciò non implica certo che sia qualificabile progettista colui il quale materialmente redige l’elaborato, ovvero il prodotto dell’attività di ideazione propria del progettista.
Le attività di supporto alla progettazione attengono ad attività meramente strumentali alla progettazione (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali), ma non sono attività di progettazione in senso stretto.
La “consulenza” di ausilio alla progettazione di opere pubbliche, inoltre, non è contemplata per il principio generale di responsabilità della progettazione che deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia al progettista.
Offerta tecnica: va sottoscritta da tutti i componenti del RTP
Infine, per quanto riguarda la mancata sottoscrizione da parte di tutti i componenti del raggruppamento, anche in questo caso la giurisprudenza è piuttosto inequivoca in merito: il Codice dei Contratti Pubblici, all’art. 68, dispone infatti che “1. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti”.
Nelle gare pubbliche, la sottoscrizione dell'offerta da parte di tutti i soggetti, che con essa pretendono di impegnarsi nei confronti dell'Amministrazione appaltante, risponde a imprescindibili esigenze di ordine generale di certezza della riconducibilità dell'offerta ai medesimi operatori e coercibilità dei relativi impegni nella successiva fase esecutiva, esigenze che non possono ritenersi adeguatamente soddisfatte mediante il mandato con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo, trattandosi, quest'ultimo, di un atto che non assicura che il mandatario adempia correttamente agli obblighi gestori e di rappresentanza verso i terzi assunti nei confronti delle mandanti, con il conseguente rischio che possano insorgere contestazioni interne ai componenti del raggruppamento incidenti negativamente sulla fase di esecuzione del contratto
La mancata sottoscrizione dell'offerta economica da parte di tutti i componenti del costituendo Raggruppamento Temporaneo rappresenta una circostanza non sanabile mediante soccorso istruttorio, poiché la mancata sottoscrizione dell'offerta si risolve in una “mancanza”, peraltro di natura sostanziale, insita nella stessa offerta economica per la quale non è prevista la sanatoria da attivarsi mediante iniziativa della stazione appaltante.
Alla mancanza di sottoscrizione dell'offerta non è possibile supplire mediante il soccorso istruttorio della p.a., ciò provocando una lesione della par condicio dei concorrenti per effetto della possibilità concessa ad alcuni di sanare una carenza essenziale attinente alla volontà negoziale da manifestare in seno alla procedura nelle sole tassative modalità predeterminate nell'avviso pubblico.
Il ricorso quindi è stato respinto, confermando la legittimità del provvedimento di esclusione.
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO