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Appalti soprasoglia: obbligatoria la polizza decennale

La stipula serve a tenere indenne l’Amministrazione dai rischi di rovina totale o parziale dell'opera oppure dai rischi derivanti da gravi difetti costruttivi

di Redazione tecnica - 31/07/2024

Nel caso di lavori di valore superiore al doppio della soglia europea, l’appaltatore è obbligato alla stipula della polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Polizza decennale per rovina opera o rischi da difetti costruttivi: quando è obbligatoria?

La conferma arriva con il Parere dell'ANAC del 10 luglio 2024, n. 37, in funzione consultiva a una SA, a cui l’impresa aveva negato di poter adempiere alla stipula della polizza in quanto le compagnie assicurative si sarebbero rifiutate di sottoscriverla, dato che il progetto, nonostante fosse fornito di certificato di collaudo, era privo di relazione geologica.

Sul punto, ANAC ha ricordato che l’art. 23, comma 1, del d.lgs. 50/2016, (Codice dei Contratti Pubblici applicabile ratione temporis), stabilisce che “La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo”.

Tra la documentazione che compone il progetto di fattibilità tecnica ed economica, l’art. 19 del d.P.R. n. 207/2010, annovera la relazione tecnica, che ha lo scopo di sviluppare gli studi tecnici specialistici del progetto, descrivere nel dettaglio le indagini effettuate e la caratterizzazione del progetto dal punto di vista dell’inserimento nel territorio e, “salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento”, analizzare, tra gli altri, anche gli aspetti geologici.

Sempre il d.P.R. n. 207/2010, al comma 1 dell’art. 26, in tema di relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo, prevede che “A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo deve comprendere, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, almeno le seguenti relazioni tecniche, sviluppate - anche sulla base di indagini integrative di quelle eseguite per il progetto preliminare - ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo: a) relazione geologica: comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica”.

Infine, l’art. 35 del D.P.R. 207/2010 stabilisce che “Il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo”.

Il RUP può escludere la relazione specialistica dagli elaborati tecnici

Attenzione però: nonostante la relazione geologica sia espressamente inclusa tra gli elaborati del progetto definitivo e di quello esecutivo, la giurisprudenza ha avuto modo di osservare che non si tratta di un documento necessario ed imprescindibile del progetto dell’opera pubblica; ciò in quanto, proprio il comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 207/2010, dopo aver elencato le dieci relazioni specialistiche che corredano il progetto definitivo, fa salva in modo espresso la possibilità per il responsabile del procedimento di escludere taluna di esse attraverso una specifica determinazione.

Si deve, poi, osservare che il progetto dell’opera pubblica, prima di poter essere posto a base di gara, è sottoposto ad una serie di controlli, accertamenti e riscontri di carattere tecnico-amministrativo, vertenti, tra l’altro, sulla completezza degli elaborati e sulla conformità del progetto alla normativa vigente.

L’art. 26, comma 1, del D.lgs. 50/2016 stabilisce, che “La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente”.

In particolare, il d.P.R. n. 207/2010 prevede:

  • all’art. 45, che la verifica del progetto sia finalizzata “ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati. La verifica, sulla base dei criteri indicati nell’articolo 52, accerta in particolare: a) la completezza della progettazione”;
  • all’art. 52, in tema di criteri generali della verifica, che “Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo: a) affidabilità; b) completezza ed adeguatezza; c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità; d) compatibilità; intendendosi per: a) affidabilità: 1. verifica dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto; 2. verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza; b) completezza ed adeguatezza; 2. verifica documentale mediante controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare”;
  • all’art. 53 che, con riferimento alle relazioni specialistiche, il controllo effettuato dal verificatore è volto ad accertare “che i contenuti presenti siano coerenti con: le specifiche esplicitate dal committente; le norme cogenti; le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale; le regole di progettazione”.

Gli esiti della verifica sono riportati nell’atto di validazione del progetto. La validazione, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del d.lgs. 50/2016 è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.

Sulla base di queste indicazioni e dell’orientamento giurisprudenziale, appare possibile concludere che la relazione geologica non costituisce un documento necessario della progettazione di un’opera pubblica, potendo il responsabile del procedimento valutarne la non indispensabilità in relazione alla tipologia di intervento da realizzare, e che l’avvenuta approvazione, verifica e validazione del progetto depongono per la correttezza della valutazione operata a monte dal responsabile del procedimento.

No a scelte arbitrarie da parte delle assicurazioni

La valutazione sulla non necessità di elaborare la relazione geologica, in quanto non prevista per lavorazioni manutentive del tipo descritto nel progetto, non può essere sconfessata da richieste o affermazioni generiche di soggetti terzi (i due broker assicurativi consultati dall’appaltatore), che non hanno alcun titolo, né contrattuale né di altra natura, con la Stazione appaltante, per sindacare la completezza della documentazione progettuale e, di riflesso, la correttezza delle attività di approvazione, verifica e validazione svolte.

Inoltre, qualora la presentazione della suddetta relazione geologica fosse ritenuta indispensabile dalla Compagnia assicuratrice, sarebbe dovere della sola impresa appaltatrice – in qualità di contraente e di soggetto onerato, ex lege, della presentazione della polizza indennitaria decennale in favore della Stazione appaltante – approntare una soluzione alla carenza documentale eccepita dalla compagnia.

Polizza indennitaria decennale: per il Codice Appalti è obbligatoria 

In riferimento alla polizza CAR, l’art. 103, comma 8, del D.lgs. 50/2016, stabilisce che “Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi”.

Nel dettaglio:

  • la polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie;
  • il limite di indennizzo non deve essere inferiore al 20% per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40%, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera;
  • l'esecutore dei lavori è obbligato anche a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni;
  • l’indennizzo è pari al 5% del valore dell'opera realizzata, con un minimo di 500mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro.

Se ne ricava quindi che:

  • la stipula della polizza indennitaria decennale, da parte dell’appaltatore, è obbligatoria per tutti gli appalti di lavori di importo superiore al doppio della soglia eurounitaria;
  • la sua funzione è quella di tenere indenne l’Amministrazione dai rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dai rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Ne deriva quindi l’assoluta impossibilità di disattendere alla disposizione di cui all’art. 103, comma 8, del d.gs. 50/2016, con obbligo di stipula da parte dell’appaltatore della polizza decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dai rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

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