Appalti sottosoglia: il MIT sulle garanzie provvisorie
Come si applica la disciplina sulle garanzie negli appalti sottosoglia prevista dall'art. 53 del nuovo Codice dei Contratti? Ecco la risposta del supporto giuridico
Come si applica la disciplina delle garanzie provvisorie prevista dall'art. 53 del nuovo Codice dei Contratti nel caso di appalti di servizi in cui la soglia sia particolarmente elevata?
Garanzie provvisorie: le previsioni del Condice dei Contratti
A chiederlo al Supporto Giuridico del MIT è una stazione appaltante, che ha fatto presente come l'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che:
- nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell’articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell’avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente (comma 1);
- quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l’uno per cento dell’importo previsto nell’avviso o nell’invito per il contratto oggetto di affidamento. (comma 2).
Nel dettaglio, la SA istante evidenzia che non viene specificato nulla in merito alla riduzione delle garanzie, di cui all'art. 106, co. 8 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023, motivo per cui si chiede se esse trovano applicazione anche per gli appalti sotto soglia, tenuto conto del fatto che in specifici settori (ad esempio i Servizi Sociali), tale soglia è particolarmente alta (750mila euro) e abbondantemente superiore a quella ordinariamente prevista di 215mila euro, motivo per il quale si potrebbero configurare casi-limite nei quali per una procedura sotto soglia, per definizione meno gravosa e semplificata per S.A. e operatori economici, possano essere richieste garanzie ben più elevate rispetto al sopra soglia.
Il parere del MIT
Spiega il MIT, con il parere del 17 aprile 2024, n. 2386, che in base all’art. 48, co. 4, d.lgs. 36/2023 “ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice”.
Da tale disposizione consegue la regola secondo cui:
- ai contratti sotto-soglia europea si applicano, in primis, le regole previste dagli artt. 48-55 d.lgs. 36/2023;
- per le sole parti ivi non regolate, la disciplina ordinaria (prevista per gli appalti sopra-soglia) del Codice dei contratti pubblici.
In questo caso quindi l’integrale disciplina sulle garanzie negli appalti sottosoglia è normata dall’art. 53 del d.lgs. 36/2023, cui il Supporto Giuridico ha rinviato, facendo riferimento ai commi 2 e 4, anche in ordine alla loro quantificazione.
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