Appalti sottosoglia: procedura negoziata o affidamento diretto? Interviene il MIT

Nel caso di appalti sottosoglia è possibile ricorrere alle procedure negoziate invece che all'affidamento diretto? Ecco la risposta del Supporto Giuridico

di Redazione tecnica - 13/06/2024

Nel caso di un appalto sottosoglia rientrante nelle fasce di importo per cui l'art. 50 del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) prevede l'affidamento diretto (comma 1, lett. a) e b)), è possibile fare invece ricorso alle procedure negoziate di cui alle lettere c) e d) dello stesso comma, fermo restando l'adeguata motivazione fornita dalla Stazione Appaltante sul perché di questa scelta.

Procedura negoziata in luogo dell'affidamento diretto: l'ok del MIT

A spiegarlo è il supporto giuridico del MIT con il parere del 3 giugno 2024, n. 2577 con cui ha risposto a una Stazione Appaltante sull'aggravamento del procedimento tramite il riicorso alla procedura negoziata in luogo dell’affidamento diretto, con la definizione dei termini per l'affidamento previsti all'art. 1, comma d) e dall'art. 2 comma d) dell'allegato I.3 al Codice, rispettivamente pari a quattro mesi e tre mesi.

Ricordiamo che ai sensi dell'art. 50, comma 1, del d.Lgs. n. 36/2023, è previsto che:

"1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 con le seguenti modalità:

  • a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
  • b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
  • c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
  • d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;
  • e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14."

Appalti sottosoglia: ok alle procedure negoziate anche per fasce di importo più basse

Nel rispondere al quesito il Supporto Giuridico ha richiamato la Circolare del MIT del 20 novembre 2023, n. 298, nella quale è stata confermata la possibilità per le stazioni appaltanti di utilizzare per gli appalti sotto soglia le procedure aperte e ristrette in luogo delle procedure semplificate previste dall’art. 50 del d.Lgs. n. 36/2023. Si tratta di un’espressione del principio del favor del legislatore eurounitario verso le procedure “proconcorrenziali” tra le quali possono annoverarsi anche le procedure negoziate.

Quindi la facoltà delle stazioni appaltanti di acquisire lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata anche entro le fasce di importo per le quali è previsto l’affidamento diretto va esercitata in applicazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice che impone, tra l’altro, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell’affidamento del contratto con la massima tempestività, tenendo conto del divieto di aggravamento del procedimento sancito dall’art. 1, comma 2, della L. 241/1990, richiamata dall’art. 12 del Codice dei contratti.

In assenza di termini specifici per l’affidamento diretto (diversamente da quanto prevede l’art. 1 del D.L. 76/2020), è possibile indicare quindi, per le procedure negoziate di cui alle lettere c) e d) dell'art. 50 quelli previsti dall’Allegato I.3, art. 1, lett. d) e art. 2 lettera d), ferma restando, conclude il MIT la necessità di motivare adeguatamente la decisione di adottare una procedura negoziata in luogo dell’affidamento diretto anche in considerazione dell’allungamento dei tempi di conclusione del procedimento derivanti da tale scelta.

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