Appalto con fornitura posa in opera: i costi manodopera vanno indicati?
Il Tar fa riferimento al Codice degli appalti pubblici per valutare l’esclusione di un concorrente da una gara d’appalto
I costi di manodopera e relativi alla salute e sicurezza del personale vanno sempre indicati nell’offerta economica di gara? Dipende dai casi, ma in questo senso la normativa è molto chiara, come ha dimostrato la sentenza n. 683/2021 del Tar Umbria, Sezione Prima, relativa all’assegnazione di un incarico di fornitura di un’apparecchiatura ospedaliera.
Nella lex specialis era chiaramente indicato che:
- l’attrezzatura oggetto dell’appalto avrebbe dovuto avere delle caratteristiche tecniche minime ed essenziali, indicate in un allegato al bando;
- tale attrezzatura avrebbe dovuto essere installata all’interno di un bunker già esistente, al quale non dovevano essere apportate modifiche, se non quelle espressamente richieste dall’installazione della nuova apparecchiatura (basamenti, predisposizioni etc.), con adeguamento/sostituzione dell’impianto elettrico, di climatizzazione e del sistema antincendio.
Fornitura posa in opera: criterio della frubilità del bene
Per qualificare o meno tali lavori come posa in opera, il giudice di prime cure ha richiamato il criterio della fruibilità da parte del destinatario dei beni oggetto della fornitura: laddove si rendano necessarie attività ulteriori rispetto alla mera consegna del bene, l’appalto si configura come posa in opera.
Pertanto, si può fare una distinzione tra:
- fornitura con posa in opera quando è necessario lo svolgimento di una prestazione accessoria e strumentale rispetto a quella principale di consegna del bene e consistente in un complesso di attività necessarie al funzionamento ed all’utilizzo del bene medesimo, tali da renderlo operativo;
- fornitura senza posa in opera solo ove il bene si presti ad essere utilizzato immediatamente dopo la sua consegna da qualsiasi utente, anche se privo di particolari competenze o conoscenze tecniche.
Considerato che in questo caso era necessario effettuare alcuni lavori all’interno del bunker per la predisposizione e la fruizione delle apparecchiature, l’appalto configura una fornitura di posa in opera e quindi, come previsto dall’art. 95, comma 10 del D. Lgs. n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici),l’operatore è obbligato a indicare nell’offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
La mancata indicazione separata dei costi della manodopera e di quelli per la sicurezza determina l’automatica esclusione del concorrente, anche in assenza di uno specifico obbligo dichiarativo previsto dalla lex specialis, e senza possibilità di accedere al soccorso istruttorio, come ha confermato anche la Corte di Giustizia Europea.
Autovincolo: le condizioni del bando sono una garanzia di equità
Non solo: le caratteristiche dell’attrezzatura fornita dall’aggiudicataria non rispondevano alle caratteristiche minime ed essenziali indicate dalla Stazione Appaltante, così come il fatto che sarebbero stati fatti dei lavori di adeguamento del bunker, anch’essi non previsti dal capitolato di gara.
Entrambe le circostanze rendono illegittimo l’atto di
aggiudicazione della gara, perché sono contrarie al principio
dell’autovincolo, ossia di quella garanzia nelle
procedure concorsuali, finalizzata alla par condicio:
conoscere in via anticipata i criteri valutativi e decisionali
della commissione valutatrice, in un contesto in cui le
regole di partecipazione sono chiare e
predefinite, mette in condizione i concorrenti di competere
lealmente su quei criteri, con relativa prevedibilità degli
esiti.
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO