Appalto integrato: avvalimento legittimo anche senza costituzione RTP?
Il MIMS risponde sul possibile cumulo di requisiti senza costituzione di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
Appalto integrato e requisiti dei progettisti indicati: il cumulo dei requisiti è legittimo, anche se ci si avvale di tecnici che non si presentano come Raggruppamento Temporaneo di Professionisti?
Appalto integrato e requisiti progettisti: il parere del MIMS
Si tratta del quesito posto al Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) a cui è stato risposto con il parere n. 1094/2021.
In particolare un'impresa concorrente, esecutrice dei lavori, ha indicato, ma non associato, due Progettisti esterni alla propria struttura. Tali progettisti hanno dichiarato che non intendono presentarsi come un costituendo RTP e quindi non presentano alcun impegno né specificano quote di esecuzione, ma entrambi si occuperanno dei servizi di progettazione relativi alla categoria strutture e dei servizi relativi alla categoria impianti.
Affidamento progetto e requisiti progettisti indicati: le norme di riferimento
Sul punto, il MIMS ha ricordato che il riferimento normativo è l’art. 59, comma 1 bis del Codice dei contratti, nel quale viene specificato che: “Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori.
I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione"
Inoltre, con la sentenza n. 13/2020, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha assimilato l’istituto dell’indicazione del progettista a quello dell’avvalimento, mentre l’art. 89 c. 6 del Codice stabilisce che “è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie”.
Quest’ultimo punto è importante, perché significa che non è previsto l’obbligo di raggruppamento tra i più ausiliari. Per analogia, in assenza di diverse regole nella lex specialis di gara, in caso di affidamenti di progettazione e costruzione, l’indicazione di più progettisti da parte dell’operatore economico privo di attestazione SOA di progettazione e costruzione sarà legittima anche ove i due o più progettisti non formino tra di loro raggruppamento.
Di conseguenza, secondo il MIMS in questo caso i requisiti di capacità previsti dal bando potranno essere soddisfatti dal concorrente mediante i requisiti dei progettisti indicati, in modo cumulativo, fermo restando il rispetto del bando in relazione ai requisiti di legittimazione e di professionalità, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).
Documenti Allegati
ParereIL NOTIZIOMETRO