Assunzioni dipendenti PA nel privato: ANAC interviene sul divieto di pantouflage
Necessario il "raffreddamento" degli incarichi, senza la possibilità di assumere nei tre anni successivi un ex dipendente della PA presso aziende destinatarie dell’attività della stessa amministrazione
Un dirigente di una società in-house non può essere assunto da un gruppo societario privato se, nei tre anni precedenti, ha esercitato poteri autoritativi e negoziali nei confronti di una società controllata del medesimo gruppo.
Divieto di pantouflage: nuovo parere ANAC
È quanto stabilisce Anac nel parere dell’11 marzo 2025, fasc. n. 796 chiarendo l’applicazione del divieto di pantouflage previsto dall’art. 53, comma 16-ter, del d.Lgs. n. 165/2001.
La norma prevede che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
L’art. 21, del d.Lgs. n. 39/2016 ha esteso poi il divieto di pantouflage anche ai dipendenti di “enti pubblici” e di “enti di diritto privato in controllo pubblico” che siano titolari di incarichi contemplati nel decreto, compresi “i soggetti esterni con i quali l’amministrazione l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo”.
Ratio della norma è la riduzione del rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un’amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione.
Applicabilità del divieto di pantouflage: il caso in esame
Il caso riguarda un soggetto che ricopriva il ruolo di RUP in un affidamento dove la società adesso interessata alla sua assunzione era appaltatrice in RTI con un’altra impresa.
Nello specifico, il soggetto svolgeva il ruolo di Responsabile Unico di Progetto, con adozione di atti fondamentali nella gestione dell’appalto, tra cui la convalida di perizie di variante, oltre ad interagire direttamente con il privato appaltatore, influenzando lo svolgimento del contratto.
Tenendo conto che il divieto di pantouflage proibisce ai dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri negoziali o autoritativi di assumere incarichi presso soggetti privati con cui hanno avuto rapporti nei tre anni precedenti la cessazione del servizio, l’assunzione oggetto del parere potrebbe per l’Autorità minare l’imparzialità della PA, alimentando il rischio che le decisioni adottate siano condizionate dai rapporti intercorrenti tra impresa e amministrazione.
In conclusione, ANAC ha confermato l’incompatibilità dell’assunzione e ribadisce che il divieto di pantouflage si applica anche nei gruppi societari verticali, per evitare interferenze nelle decisioni pubbliche e garantire la trasparenza nei rapporti tra PA e imprese private.
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