Attestazione SOA, requisiti di partecipazione e soccorso istruttorio: il no del TAR
L'esclusione di un concorrente è legittima quando l'omessa dichiarazione di qualificazione non è frutto di un errore materiale
La procedura di soccorso istruttorio non può andare a buon fine, quando la mancata dichiarazione del possesso di un requisito di qualificazione non sia frutto di un mero errore materiale. Diversamente, significherebbe ammettere alla procedura di gara il concorrente privo dei requisiti in violazione dei principi di par condicio.
Esclusione OE per mancata qualificazione: la sentenza del TAR
A chiarirlo è il TAR Calabria con la sentenza del 30 gennaio 2024, n. 154, con cui ha respinto il ricorso di un operatore che aveva impugnato il provvedimento di esclusione da una procedura aperta per l’affidamento di un appalto integrato.
La questione è nata dal fatto che l’OE non era in possesso dei requisiti di qualificazione su una categoria obbligatoria e che intendeva avvalersi della c.d. qualificazione semplificata ex art. 90, comma 1, D.P.R. 207/2010, per avere eseguito in epoca antecedente alla procedura selettiva lavorazioni analoghe a quelle oggetto di gara.
Tuttavia, nell’attestare in sede di partecipazione il possesso dei requisiti richiesti, l’impresa non ha indicato il ricorso a tale modalità di qualificazione semplificata, giustificando questa omissione per mera svista ed in assenza, nel D.G.U.E., di un apposito campo destinato a questa finalità.
Dopo averla ammessa con riserva e avere attivato il soccorso istruttorio, la SA ha disposto l’esclusione, avendo la commissione verificato, il “mancato possesso del requisito di qualificazione nella categoria OS4 - I, richiesto dal Disciplinare di gara”, non risultando correttamente indicati nell’offerta “i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per l’esecuzione dell’opera”.
Da qui il ricorso, sulla base dell’assunto che la modalità di qualificazione semplificata della categoria OS4 fosse legittima, così come fosse ammissibile il soccorso istruttorio qualora vengano in rilievo dati storici preesistenti rispetto alla data di presentazione dell’offerta e non indicati nella dichiarazione di gara per mero errore materiale o svista.
Mancata dichiarazione del possesso dei requisiti: la mera svista è inaccettabile
Il TAR ha confermato la legittimità del provvedimento di esclusione, in considerazione nella mancanza di possesso del requisito di qualificazione nella categoria che per il disciplinare di gara rientrava fra quelle a qualificazione obbligatoria, senza che al contempo l’operatore manifestato la volontà di far ricorso alla modalità di qualificazione semplificata ex art. 90, comma 1, D.P.R. n. 207/2010.
Tale omissione, diversamente dagli assunti della deducente, non poteva essere qualificabile alla stregua di un errore materiale.
Spiega infatti il giudice amministrativo che, a fronte della mancata allegazione di un requisito tecnico che non sia per errore materiale, non risulta ammissibile un eventuale soccorso istruttorio, poiché per pacifica e condivisibile giurisprudenza “il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, con la conseguenza che in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente, l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando”.
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando l’esclusione dell’operatore dalla gara per mancato possesso di uno dei requisiti richiesti dal Disciplinare di gara.
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