Attività edilizia libera: normativa, adempimenti e condizioni
Analisi tecnico-giuridica degli adempimenti e condizioni per le vetrate panoramiche, le tende e le pergole bioclimatiche
Assoggettamento ai vincoli
Non è questo il solo problema, in quanto la totale liberalizzazione viene meno laddove le opere interessino edifici e/o unità immobiliari ricadenti in zone vincolate, ad esempio se vigente il vincolo idrogeologico, o paesaggistico, o di altra natura.
È bene evidenziare che, in seno al vincolo paesaggistico, di cui al D.Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, il d.P.R. n. 31/2017 rubricato “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”, in vigore dal 6 aprile 2017, ha introdotto due forme di semplificazione normando, rispettivamente:
- trentuno interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, Allegato A, art.2, c.1;
- quarantadue interventi definiti di lieve entità assoggettati ad autorizzazione semplificata, Allegato B art.3, c.1.
Di conseguenza, se un intervento edilizio o impiantistico si classifica nei regimi di cui al c.1 dell’art.6 del Testo Unico per l’Edilizia e, a sua volta, rientra anche nei criteri di cui all’Allegato A al d.P.R. 31/2017, potrà essere realizzato senza comunicazione alcuna. Diversamente se la stessa opera non è subordinata a comunicazione al SUE, ma dal punto di vista paesaggistico è compreso tra quelle elencate nell’Allegato B, o, ancora, rientra nel regime ordinario, non si potrà dare inizio ai lavori se non previo conseguimento dell’atto di assenso.
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