Attività edilizia libera: normativa, adempimenti e condizioni
Analisi tecnico-giuridica degli adempimenti e condizioni per le vetrate panoramiche, le tende e le pergole bioclimatiche
L’addizione in edilizia libera: requisiti e differenze
Il Decreto Legge n. 69/2024, come accennato, nel consentire l’installazione delle vetrate panoramiche in balconi aggettanti, logge e porticati (“a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche”), rientranti all’interno della lettera b-bis), comma 1, art. 6, del Testo Unico Edilizia, dispone che l’opera rispetti le seguenti condizioni:
- sia realizzata all’interno dell’edificio;
- non costituisca spazio stabilmente chiuso implicante modifica volumetrica e/o di superficie;
- non causi mutamento della destinazione d’uso;
- non costituisca variazione della superficie accessoria in superficie utile;
- abbia caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico limitanti sia l’impatto visivo e sia l’ingombro apparente;
- non modifichi le linee architettoniche dell’immobile;
- faciliti la micro-aerazione naturale consentendo un flusso di arieggiamento costante che garantisca la salubrità degli ambienti interni.
Per quanto concerne l’installazione delle tende in genere, da sole, da esterno, a pergola con telo retrattile, anche impermeabile, a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, la lettera b-ter), comma 1, art. 6, d.P.R. n. 380/2001, ammette la loro installazione in edilizia libera nel solo caso in cui la finalità sia quella di proteggere l’edificio dagli agenti atmosferici e dalle radiazioni solari.
In relazione alle condizioni disposte per la concretizzazione di tali interventi ne vengono riprese alcune di quelle previste per gli interventi disciplinati alla lettera b-bis), ovvero, l’opera:
- non dovrà formare spazi chiusi stabilmente;
- non dovrà modificare volume e superfici;
- dovrà possedere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico che minimizzino l’impatto visivo e l’ingombro apparente.
Mentre gli interventi di cui alla lettera b-bis) impongono non si modifichino le linee architettoniche dell’immobile, per questi altri, lettera b-ter), è prescritto che l’installazione si armonizzi con le medesime linee architettoniche, sia se annessa all’edificio e sia se annessa alla singola unità immobiliare.
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