Autoconsumo diffuso: ARERA pubblica il nuovo testo integrato
Tutte le indicazioni sulla semplificazione delle procedure e sulle regole da applicare per l’autoconsumo generato da impianti alimentati da fonti rinnovabili in edifici, condomini e CER
Con la delibera n. 727/22, è stato approvato da ARERA il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso – TIAD, destinato a edifici singoli, condomini e comunità energetiche, che regola le modalità per valorizzare l'autoconsumo diffuso, specificando le semplificazioni procedurali rispetto alla disciplina transitoria vigente dal 2020, in attuazione dei d.Lgs n. 199/2021 e del d.Lgs. n. 210/2021.
Testo Integrato Autoconsumo Diffuso: ARERA pubblica il nuovo TIAD
Come spiega ARERA, con il provvedimento si completa il quadro regolatorio relativo alle configurazioni in cui è possibile valorizzare l'autoconsumo; esso segue le innovazioni relative ai Sistemi Semplici di produzione e Consumo e ai Sistemi di Distribuzione Chiusi adottate nei mesi scorsi.
In particolare, il TIAD contiene le regole da applicare per contribuire concretamente alla riduzione della spesa energetica tramite l’autoconsumo generato da impianti alimentati dalle fonti rinnovabili.
Il testo, Allegato A alla delibera n. 727/22, è così articolato:
- TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
- Articolo 1 - Definizioni
- Articolo 2 - Oggetto e finalità
- Articolo 3 - Requisiti per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso
- TITOLO II MODALITÀ PROCEDURALI
- Articolo 4 - Procedure per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso
- TITOLO III MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO PER
L’AUTOCONSUMO DIFFUSO
- Articolo 5 - Adempimenti in capo ai referenti di una configurazione per l’autoconsumo diffuso
- Articolo 6 - Adempimenti in capo al GSE
- Articolo 7 - Regolazione delle partite economiche
- TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI
- Articolo 8 - Obblighi informativi
- Articolo 9 - Modalità di copertura delle risorse necessarie al GSE per l’applicazione del servizio per l’autoconsumo diffuso
- Articolo 10 - Individuazione delle aree sottese alla stessa cabina primaria
- Articolo 11 - Regole Tecniche per il servizio per l’autoconsumo diffuso e portale informatico del GSE
- Articolo 12 - Verifiche e controlli operati dal GSE
- Articolo 13 - Disposizioni per la verifica del rispetto delle tempistiche per l’invio, da parte dei gestori di rete, dei dati di misura e delle informazioni necessari ai fini del presente provvedimento
- Articolo 14 - Disposizioni finali
A quali sistemi è destinato il TIAD
Il nuovo TIAD è destinato a tutti i sistemi per l'autoconsumo diffuso, comprendenti:
- gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente in edifici e condomini;
- comunità energetiche;
- autoconsumatori individuali su rete pubblica.
Le prime due tipologie di consumatori hanno già avuto una prima regolazione transitoria con la deliberazione n. 318/2020/R/eel in riferimento all'autoconsumo derivante da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW e ubicati sotto la medesima cabina secondaria a cui sono collegati i clienti finali della configurazione.
Ed è proprio rispetto a alla deliberazione 318/2020/R/eel, che il TIAD fornisce dei chiarimenti, con definizioni univoche per tutte le varie configurazioni di autoconsumo diffuso e la distinzione di due perimetri geografici:
- la zona di mercato rilevante per l’individuazione dell’energia elettrica condivisa;
- l'area sottesa alla medesima cabina primaria che rileva per individuare la vera e propria energia elettrica autoconsumata.
In questo modo i gestori di rete hanno dei criteri oggettivi per individuare le aree sottese a ciascuna cabina primaria a partire dalla reale configurazione delle reti elettriche e per introdurre dei correttivi di carattere geografico. Gli incentivi saranno invece definiti prossimamente dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Infine, ARERA ricorda che sono garantiti a tutti i clienti finali e ai produttori gli attuali diritti, tra cui quello di scegliere liberamente il proprio fornitore indipendentemente dai rapporti legati all'autoconsumo.
TIAD: termini per l’applicazione e novità per le CER
L'applicazione del TIAD è prevista dal 1° marzo 2023 o comunque in concomitanza con l'entrata in vigore del decreto del MASE con gli strumenti di incentivazione economica, se successiva.
Da tale data, le configurazioni per l'autoconsumo collettivo e le comunità energetiche già esistenti confluiranno nel TIAD: mentre questo non comporta alcun cambiamento per le prime, le CER potranno estendersi all'interno di un'area più vasta (zona di mercato per energia condivisa e area sottesa a cabina primaria per valorizzazione energia autoconsumata) e includere anche impianti di potenza superiore a 200 kW, a fronte di una lieve riduzione del contributo di valorizzazione dell'autoconsumo (che perde la restituzione della parte variabile della tariffa di distribuzione, pari a 0,59 €/MWh su un totale di 8,37 €/MWh a valori dell'anno 2022).
Documenti Allegati
TIAD - Testo IntegratoIL NOTIZIOMETRO