Autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario: la legge in Gazzetta Ufficiale
Definiti i princìpi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2024, n. 150 la Legge 26 giugno 2024, n. 86, recante "Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione". Si tratta di un passo significativo verso il decentramento del potere amministrativo e legislativo alle regioni italiane a statuto ordinario, con la possibilità di gestire in modo più autonomo una serie di competenze specifiche.
Autonomia differenziata: in Gazzetta Ufficiale la legge per le regioni a statuto ordinario
La legge è composta da 11 articoli:
- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 - Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione
- Art. 3 - Delega al Governo per la determinazione dei LEP ai fini dell’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione
- Art. 4 - Trasferimento delle funzioni
- Art. 5 - Princìpi relativi all’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento
- Art. 6 - Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali
- Art. 7 - Durata delle intese e successione di leggi nel tempo
- Art. 8 - Monitoraggio
- Art. 9 - Clausole finanziarie
- Art. 10 - Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale
- Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali
La legge entrerà in vigore il prossimo 13 luglio 2024.
Cos'è l'autonomia differenziata
La legge definisce i princìpi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione, nel rispetto delle prerogative e dei Regolamenti parlamentari.
Cruciale nell’attuazione dell’autonomia differenziata è l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), tramite l’adozione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi, sulle seguenti materie:
- a) norme generali sull’istruzione;
- b) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali;
- c) tutela e sicurezza del lavoro;
- d) istruzione;
- e) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
- f) tutela della salute;
- h) alimentazione;
- h) ordinamento sportivo;
- i) governo del territorio;
- l) porti e aeroporti civili;
- m) grandi reti di trasporto e di navigazione;
- n) ordinamento della comunicazione;
- o) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
- p) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.
Quindi il trasferimento delle competenze sarà possibile soltanto dopo la determinazione dei Lep e nei limiti delle risorse rese disponibili.
Questa in sintesi la procedura, che coinvolge Regioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli eventuali Minisetri coinvolti nella materia di competenza e la Conferenza unificata:
- presentazione dell’iniziativa da parte della regione interessata
- realizzazione del negoziato finalizzato all'intesa preliminare
- approvazione dal Consiglio dei Ministri dello schema di intesa preliminare, previo parere della Conferenza Unificata
- esame e atti di indirizzo da parte delle Camere sull'intesa preliminare
- predisposizione dell’intesa definitiva
- approvazione dell’intesa definitiva da parte della Regione e del Parlamento a maggioranza assoluta.
Durata delle intese e coordinamento normativo
L'intesa prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione non può superare i dieci anni. Essa può essere modificata o cessare la sua efficacia, anche con disposizioni da parte dello Stato, se la Regione non rispetta l'obbligo di garantire i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP).
Alla scadenza del termine, l'intesa si rinnova automaticamente per un uguale periodo, a meno che lo Stato o la Regione manifestino una diversa volontà almeno dodici mesi prima della scadenza. Ciascuna intesa specifica, in un allegato, quali disposizioni di legge statale cessano di avere efficacia nel territorio regionale con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa.
Infine si specifica che:
- la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il MEF o la Regione possono disporre verifiche e monitoraggi sui settori di attività dell'intesa per garantire i LEP;
- le disposizioni statali successive all'entrata in vigore delle leggi di approvazione delle intese devono rispettare le competenze legislative e le funzioni amministrative definite nelle intese stesse.
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