Autorizzazione paesaggistica e ampliamenti: nuovo intervento del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato si esprime sul diniego di autorizzazione paesaggistica emesso dalla Soprintendenza per un intervento edilizio in zona agricola
Una trafila burocratica lunghissima per poi vedersi bloccata la possibilità di realizzare un ampliamento del proprio edificio attraverso un fabbricato staccato ed arretrato rispetto al corpo principale. Il motivo? Il parere della Sovrintendenza. Vediamo di approfondire leggendo la sentenza del Consiglio di Stato n. 5438/2021.
La sovrintendenza dice "no"
Scartoffie su scartoffie presentate dal proprietario di un edificio per ottenere l'autorizzazione a realizzare un ampliamento mediante un nuovo corpo staccato e arretrato dal fabbricato principale. Il comune trasmetteva tutta la documentazione tecnica agli uffici e indiceva una conferenza di servizi. Arrivava il "sì" dall'ufficio tecnico, così come parere favorevole esprimeva il servizio tutela paesaggio, pur chiedendo la rinuncia alla veranda con sovrastante terrazza. Mentre dalla Sovrintendenza arrivava il "no". Si arrivava dunque alla richiesta di ricorso prima al Tar (rigettata) e poi al Consiglio di Stato.
Corrispondenza tra chiesto e pronunciato
L'appellante, come scrivono i giudici del Consiglio di Stato, giustamente fa rilevare una mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ossia sul fatto che il giudice deve pronunciarsi sulla domanda e non oltre i limiti di essa. E in effetti, qui, questo principio appare violato. In primo grado era stato chiesto di annullare il parere della Sovrintendenza, censurando le motivazioni dell'amministrazione pubblica che portavano alla valutazione negativa della domanda edilizia. Ma nell'atto amministrativo, si legge nella sentenza "tale argomentazione non era effettivamente presente, e si basava su altre conclusioni e diverse norme giuridiche; quindi si è in presenza di un’alterazione del "thema decidendum". Non si tratta di una diversa valutazione giuridica del Giudice di fatti presentati ed articolati nell’atto amministrativo, ma di un ampliamento con un nuovo motivo di rigetto dell’atto. Non essendosi in presenza di un atto vincolato, ma nell’ambito del potere discrezionale dell’amministrazione, la statuizione su un potere ancora non esercitato non è consentito".
L'armonizzazione della tutela paesaggistica
Secondo l'appellante male ha fatto il Tar a rigettare il ricorso, in quanto, anche secondo una normativa regionale, questo tipo di intervento edilizio nelle zone agricole va visto nell'ambito dell'armonizzazione della tutela paesaggistica con la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. La normativa consente l'ampliamento di edifici preesistenti nella zona urbanistica di tipo E (come nel caso analizzato). Poi altra questione: irrilevante, per i giudici del Consiglio di Stato la qualifica del soggetto che fa la domanda, in quanto l'ampliamento ed incremento volumetrico è attribuito esclusivamente in ragione della destinazione dell'immobile. L'appello dunque è stato accolto.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 19 luglio 2021, n. 5438IL NOTIZIOMETRO