Autorizzazione paesaggistica: atto autonomo rispetto ad altri titoli edilizi
Anche in presenza di permesso di costruire, gli interventi in area vincolata sono abusivi se non sostenuti dall'autorizzazione paesaggistica
L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo rispetto ai titoli edilizi che legittimano l’intervento dal punto di vista urbanistico-edilizio.
Pertanto, anche qualora dovesse essere rilasciato il Permesso di Costruire, il mancato invio dell’autorizzazione paesaggistica, ove obbligatoria, costituisce una violazione di legge che rende l’immobile abusivo.
Mancato invio autorizzazione paesaggistica: le conseguenze
A ribadirlo è il Consiglio di Stato con la sentenza del 29 novembre 2024, n. 9606, accogliendo il ricorso di una Soprintendenza per la riforma della sentenza di primo grado relativa a un’istanza di accertamento di compatibilità - richiesta ai sensi dell’art. 167, comma 4, del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) - per opere realizzate in difformità dalla concessione edilizia e dall’autorizzazione paesaggistica.
In particolare, la Soprintendenza aveva correttamente negato il rilascio dell’accertamento in quanto gli abusi erano stati eseguiti in corrispondenza di un locale sottotetto conseguito senza l’autorizzazione paesaggistica obbligatoria, trattandosi di area sottoposta a vincoli ambientali, e pertanto gli interventi non sono risultati conformi sotto il profilo paesaggistico.
Spiega Palazzo Spada che l’autorizzazione paesaggistica costituisce un atto del tutto autonomo rispetto al permesso di costruire o altri titoli edilizi. Difatti, mentre questi sono finalizzati ad autorizzare i lavori in ambito urbanistico-edilizio, l’autorizzazione paesaggistica serve invece a legittimarli sotto il profilo paesaggistico.
I due atti di assenso, infatti, operano su piani diversi, visto che tutelano interessi pubblici differenti, e di conseguenza, il rilascio del titolo edilizio non legittima in alcun modo gli interventi anche dal punto di vista paesaggistico.
Si fa presente, peraltro, che esiste un principio di autonomia anche tra l’illecito urbanistico-edilizio e l’illecito paesaggistico, come anche un’autonomia tra i rispettivi procedimenti e i regimi sanzionatori.
Si chiarisce quindi che: “l’omesso invio delle pregresse autorizzazioni paesaggistiche di per sé costituisce una evidente violazione di legge…nella specie, l’omesso invio rende quegli atti… inefficaci ed improduttivi di effetti giuridici […], perché necessariamente soggetti ex lege alla fase integrativa dell’efficacia mediante il controllo”.
Compatibilità paesaggistica per lavori ulteriori: impossibile senza autorizzazione originaria
Nel caso in esame, si evidenzia che la Soprintendenza abbia sostanzialmente rilevato l’impossibilità di esprimere una valutazione paesaggistica limitata ai soli lavori di completamento del sottotetto per i quali è stata richiesta, essendo che lo stesso sottotetto è stato realizzato in origine senza l’autorizzazione paesaggistica obbligatoria.
Come specificato nel preavviso di rigetto, infatti, la documentazione integrata all’istanza non è sufficiente al fine di attestare la legittimità dell’intera costruzione per come si presenta nello stato attuale, in relazione alla quale si ritiene che siano stati conseguiti abusi ulteriori e maggiori rispetto a quanto dichiarato nella stessa istanza.
Il sottotetto al quale accedono i lavori oggetto del parere negativo, appunto, è risultato dotato di aperture e di divisioni interne funzionali ad un uso residenziale, oltre che di vari lucernari e terrazzi a tasca, e risulta quindi in contrasto con quanto disposto dall’art. 167 del Codice dei beni culturali per il rilascio della compatibilità paesaggistica, che è stata correttamente negata.
A nulla rilevano peraltro l’autorizzazione paesaggistica e la concessione edilizia originariamente concesse per la realizzazione del fabbricato principale, che non coprono tutti gli interventi, né quelli originari né quelli successivi, che hanno interessato l’immobile in questione. Il ricorso è stato quindi accolto, annullando il dispositivo della sentenza di primo grado.
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO