Autorizzazione Unica Ambientale: il TAR sul silenzio inerzia
Prima dell'azione giurisdizionale, il soggetto interessato deve attivare il potere sostitutivo previsto dall’art. 5 del d.Lgs. n. 112/1998, che consente l'intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il silenzio inerzia di un’amministrazione regionale nel rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) non può essere impugnato direttamente. Chi lo subisce deve prima attivare il potere sostitutivo statale previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 112/1998, coinvolgendo la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Solo in caso di esito negativo è possibile proporre l'actio contra silentium.
Silenzio inerzia sull'autorizzazione unica ambientale: ricorso inammissibile
A chiarirlo è il TAR Sicilia con la sentenza del 6 marzo 2025, n. 507, che ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società contro il silenzio dell’amministrazione su una richiesta di autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006. Il Tribunale ha stabilito che, prima di ricorrere in sede giurisdizionale, il soggetto interessato avrebbe dovuto attivare il potere sostitutivo statale.
La società ricorrente aveva presentato un’istanza ai sensi dell’art. 208, D.Lgs. 152/2006, ma la Regione non aveva risposto nei termini previsti. Di fronte all'inerzia dell’ente, la società si era rivolta al TAR, chiedendo di:
- dichiarare illegittimo il silenzio dell’amministrazione e ordinare la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso;
- nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia;
- condannare l’amministrazione a un indennizzo per il ritardo.
Il potere sostitutivo dello Stato
Il TAR Sicilia ha respinto il ricorso, ribadendo che il silenzio inadempimento non è immediatamente impugnabile. Prima di rivolgersi al giudice, il soggetto interessato deve attivare il potere sostitutivo previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 112/1998, che consente al Governo nazionale di intervenire in caso di inerzia amministrativa.
Questa interpretazione è in linea con la giurisprudenza costituzionale: la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 249/2009, ha chiarito che il potere sostitutivo statale serve a garantire il rispetto di interessi pubblici rilevanti, come la tutela dell’ambiente e della salute. La normativa prevede che l’istruttoria debba concludersi entro 150 giorni dalla presentazione della domanda, con un provvedimento espresso di autorizzazione o diniego. Se ciò non avviene, interviene il potere sostitutivo statale.
L’art. 208, comma 10, del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che
"Ove l’autorità competente non provveda a concludere il procedimento entro i termini previsti, si applica il potere sostitutivo di cui all’art. 5 del D.Lgs. 112/1998".
Pertanto, chi subisce l’inerzia della pubblica amministrazione deve prima attivare la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, solo in caso di mancato intervento, può agire in giudizio con l'actio contra silentium.
Si conferma così l’orientamento già espresso dalla Consulta: in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, la tutela giurisdizionale contro il silenzio amministrativo è subordinata all’attivazione del potere sostitutivo statale. Questo principio rafforza il ruolo del Governo nel garantire la conclusione dei procedimenti ambientali nei tempi previsti, evitando lunghe attese per i soggetti coinvolti.
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