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Autotutela demolitoria: l’annullamento e la revoca

Una interessante relazione del Consigliere del TAR Sicilia Maria Cappellano si sofferma sul potere di autotutela della P.A. nell’ambito dell’edilizia

di Redazione tecnica - 02/10/2024

L’autotutela, nel contesto delle norme italiane ed europee, rappresenta il potere che la pubblica amministrazione può esercitare per annullare o revocare provvedimenti precedentemente emessi, sempre rispettando il bilanciamento tra l'interesse pubblico e l'affidamento del privato. Un tema rilevante in Italia soprattutto in considerazione dei grandi investimenti del PNRR, dove è cruciale garantire la correttezza e la stabilità degli atti per il privato.

Annullamento d'ufficio e affidamento del privato

L’argomento, calato nella contesto dell’attività edilizia, è stato oggetto di una interessante relazione del Consigliere Maria Cappelano del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia dal titolo “L’affidamento in fattispecie tipiche: annullamento d’ufficio, SCIA, silenzio-assenso, revoca” che fa il punto sui provvedimenti tipici dell’autotutela demolitoria: l’annullamento e la revoca. Il primo disciplinato dall’art. 21 novies, il secondo dall’art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Nel dettaglio, la relazione è costituita dalle seguenti sezioni:

  1. Premessa: sull’autotutela della pubblica amministrazione e il principio dell’affidamento del privato sulla stabilità degli effetti dei provvedimenti favorevoli
  2. L’affidamento in relazione all’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21 novies della l. n. 241/1990
  3. L’affidamento in relazione alla Segnalazione certificata di inizio attività – Scia e al silenzio assenso, di cui agli articoli 19 e 20 della l. n. 241/1990
  4. L’affidamento in relazione alla revoca ai sensi dell’art. 21 quinquies della l. n. 241/1990
  5. Conclusioni

In particolare, l'annullamento d'ufficio è regolato dall'art. 21-novies della Legge n. 241/1990 e rappresenta una delle forme di autotutela demolitoria più significative. Questo potere viene esercitato entro un termine di 12 mesi (ridotto dai precedenti 18), con lo scopo di garantire che la pubblica amministrazione possa ritirare atti illegittimi. Tuttavia, ciò deve avvenire bilanciando l'affidamento del privato, che può contare sull'efficacia e stabilità dell'atto, con l'interesse pubblico. Tale garanzia dell'affidamento è particolarmente rilevante se il provvedimento è stato rilasciato senza falsità o dolo da parte del privato.

In ambito edilizio, l'annullamento di titoli edilizi rilasciati è oggetto di grande dibattito, come sottolineato da diversi interventi del Consiglio di Stato, che richiamano la necessità di una valutazione concreta dell'interesse pubblico e del legittimo affidamento del privato.

SCIA edilizia e silenzio-assenso

Il documento si sofferma anche sulla SCIA, uno strumento di semplificazione che liberalizza alcune attività soggette precedentemente a autorizzazione. La SCIA permette al privato di avviare attività dopo aver presentato una dichiarazione alla pubblica amministrazione, la quale ha un limite temporale per intervenire (30 o 60 giorni). L'affidamento del privato si consolida se la pubblica amministrazione non agisce entro questi termini. Tuttavia, l’amministrazione può sempre intervenire in autotutela, rispettando però i principi sanciti dall’art. 21-novies.

Per quanto riguarda il silenzio-assenso, il titolo abilitativo si forma in assenza di un’azione della pubblica amministrazione entro i termini previsti. Il documento chiarisce che l'affidamento del privato in tale fattispecie è soggetto a limiti. Infatti, il principio generale è che il silenzio-assenso non può formarsi in mancanza dei presupposti normativi, ad esempio se la documentazione presentata è incompleta o non conforme.

La revoca in autotutela

L’altro grande strumento di autotutela è la revoca, disciplinata dall’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, che permette alla pubblica amministrazione di ritirare un atto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento delle circostanze di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico. In questo caso, la discrezionalità della pubblica amministrazione è molto ampia, ma è sempre necessario che l'azione sia supportata da una motivazione congrua e proporzionata. Se un atto viene revocato, è previsto un risarcimento limitato al danno emergente per il privato.

Conclusioni

La relazione si conclude evidenziando la complessità di bilanciare il potere della pubblica amministrazione e l'affidamento del privato. Mentre l’ordinamento cerca di semplificare le procedure per il privato, rimane imprescindibile la tutela dell’interesse pubblico, che la pubblica amministrazione deve perseguire in modo corretto e trasparente. Da un lato, si evidenzia la necessità di assicurare il coinvolgimento del privato nei processi decisionali della pubblica amministrazione, dall'altro si pone l’accento sulla necessità di una riforma che chiarisca ulteriormente il meccanismo del silenzio-assenso per evitare conflitti tra interesse pubblico e privato.

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