Bando senza riferimento ai CAM: è possibile impugnarlo?

È a carico degli OE l'onere di immediata impugnazione della legge di gara senza riferimenti a specifiche tecniche, clausole e criteri premiali previsti dai decreti relativi ai CAM

di Redazione tecnica - 31/05/2024

Dopo l'aggiudicazione di una gara, non è possibile impugnare il bando per carenza di riferimenti ai Criteri Minimi Ambientali (CAM): sussiste infatti a carico degli operatori economici un onere di immediata impugnazione della legge di gara che non contenga riferimenti alle specifiche tecniche, alle clausole contrattuali e ai criteri premiali previsti dai decreti relativi ai CAM.

Bando senza riferimenti ai CAM: non è impugnabile dopo l'aggiudicazione

A confermarlo è il TAR Puglia con la sentenza del 28 maggio 2024, n. 675, con cui ha respinto il ricorso di un OE contro l’aggiudicazione di una procedura per l’affidamento di un appalto di forniture e servizi in favore di un altro concorrente.

In primo luogo, la questione ha investito il principio di equivalenza dell’offerta: mentre il ricorrente riteneva che il prodotto offerto dall'aggiudicataria fosse difforme dai requisiti richiesti dal capitolato, il giudice amministrativo ha dato ragione all'operato della Commissione di gara. Anche se il capitolato avesse inteso introdurre un requisito minimo, alla fattispecie in esame si sarebbe potuto applicare il principio dell’equivalenza, di cui all’art. 68 co.7 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza prevalente, permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica.

Questo perché la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, risponde:

  • ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà d’iniziativa economic
  • al principio euro-unitario di concorrenza.

Essi hanno come corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità. Il principio di equivalenza è, dunque, finalizzato ad evitare una irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l’ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta.

Impugnazione bando di gara senza riferimento ai CAM: la sentenza del TAR

Se quindi il ricorso è stato respinto in quanto l’offerta è risultata equivalente a quella richiesta dalla SA, dall’altra parte, sul mancato riferimento ai CAM è stato giudicato irricevibile per tardività: sul punto il tribunale pugliese ha richiamato la recente sentenza del TAR Lazio del 6 marzo 2024, n. 4493 secondo cui, se la violazione dei principi che informano le procedure di evidenza pubblica risulta già immediatamente evidente e percepibile al momento dell'indizione della gara, posporre l'impugnazione della lex specialis fino al momento dell'aggiudicazione non solo non risulta coerente, ma è in contrasto con il dovere di leale collaborazione e con i principi di economicità dell'azione amministrativa e di legittimo affidamento, immanenti anche nel procedimento amministrativo che governa le procedure evidenziali.

 

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