Base d'asta sovrastimata: procedura illegittima?

Rientra nella discrezionalità della SA effettuare una valutazione prudenziale dell'importo a base d'asta, senza che il calcolo risulti fuorviante per la formulazione delle offerte

di Redazione tecnica - 31/03/2025

La semplice sovrastima della base d’asta non costituisce, di per sé, un motivo di annullamento del bando, a meno che non vi sia una sproporzione talmente macroscopica da pregiudicare la possibilità stessa di partecipare alla gara.

Il concorrente potrà infatti eventualmente proporre il ribasso che ritiene congruo per la presentazione dell’offerta, che verrà quindi poi sottoposta al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.

Sovrastima della base d'asta: il TAR sulla legittimità della procedura

A spiegarlo è il TAR Piemonte con la sentenza del 20 marzo 2025, n. 526, con cui ha respinto il ricorso presentato contro un bando di gara per l’affidamento di un servizio da aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, comma 2, lettera a), del D.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).

Al centro della controversia vi era la determinazione del valore dell’appalto, che riguardava la gestione delle prenotazioni di prestazioni sanitarie. L’Amministrazione aveva fissato l’importo a base d’asta non su un canone fisso, ma su un corrispettivo unitario per ogni chiamata presa in carico e lavorata, stimando il valore complessivo della gara sulla base del numero di prenotazioni andate a buon fine nel 2023.

Tale metodologia è stata contestata dal ricorrente, secondo cui la determinazione della base d’asta sarebbe stata viziata da:

  • una sovrastima distorsiva dei corrispettivi, derivante dall’errata interpretazione dei dati storici;
  • un meccanismo di stima inattendibile, che non avrebbe tenuto conto delle prestazioni effettivamente erogate e fatturate;
  • una impossibilità per gli operatori di formulare offerte economicamente sostenibili, poiché la maggior parte delle prestazioni precedentemente remunerate in misura piena avrebbero ricevuto un corrispettivo inferiore nella nuova commessa.

Con l’applicazione di un criterio più realistico di valutazione del valore della gara, la stima sarebbe risultata di gran lunga inferiore, tanto da non coprire nemmeno i costi della manodopera (non soggetti a ribasso) e delle soluzioni tecnologiche necessarie per l’espletamento del servizio.

La discrezionalità della Stazione Appaltante

Il TAR ha evidenziato come la Stazione Appaltante abbia adottato un meccanismo di valorizzazione economica del servizio non del tutto sovrapponibile a quello applicato nel 2023, ma comunque utilizzato come parametro quantitativo convenzionale per la stima del valore dell’appalto.

Secondo i giudici, la scelta dell’Amministrazione di considerare tutte le chiamate finalizzate alla prenotazione come valorizzabili in misura piena rientrava nell’ambito della discrezionalità tecnica, senza risultare arbitraria o affetta da macroscopici vizi di illogicità: “La stima operata dall’Amministrazione, pur nella consapevolezza di una possibile sovrastima, non può essere ritenuta ex se illegittima, essendo frutto di una valutazione prudenziale ampiamente discrezionale".

In altri termini, sebbene sia possibile che una parte delle richieste non trovi effettiva soddisfazione e che alcune vengano gestite in lista d’attesa, ciò non rende automaticamente errata la stima operata.

 

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati