Base d'asta sovrastimata: procedura illegittima?

Rientra nella discrezionalità della SA effettuare una valutazione prudenziale dell'importo a base d'asta, senza che il calcolo risulti fuorviante per la formulazione delle offerte

di Redazione tecnica - 31/03/2025

Base d’asta sovrastimata: quando è impugnabile?

In relazione alla possibilità per un concorrente di impugnare la base d’asta per presunta sovrastima, il TAR ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il precedente Codice dei contratti pubblici (d.Lgs. n. 50/2016), secondo cui “se un concorrente ritiene che la base d’asta sia eccessivamente alta, può offrire un ribasso più consistente, formulando così un’offerta competitiva dal punto di vista economico. Se il ribasso risultasse anomalo, avrebbe la possibilità di far valere le proprie osservazioni critiche nel subprocedimento di verifica dell’anomalia, ed eventualmente in un successivo giudizio d’impugnazione dell’esclusione."

In altre parole, la semplice sovrastima della base d’asta non costituisce, di per sé, un motivo di annullamento del bando, a meno che non vi sia una sproporzione talmente macroscopica da pregiudicare la possibilità stessa di partecipare alla gara. L'OE è libero di presentare il proprio ribasso che la SA può sottoporre a verifica dell'anomalia.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato respinto: la base d’asta, pur potendo essere parzialmente sovrastimata, non era radicalmente sproporzionata né tale da rendere impossibile la presentazione di offerte economicamente sostenibili, confermando la legittimità della lex specialis di gara.

 

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