Bonus 75% barriere architettoniche e opzioni alternative: i 3 regimi temporali
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39 cambiano ancora le modalità di utilizzo del bonus 75% barriere architettoniche
Tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, il comparto dell’edilizia agevolata dai bonus ha subito una forte scossa dovuta al Decreto Legge n. 212/2023 e alla sua Legge di conversione n. 17/2024.
Un forte scossone da cui ne era uscito con le ossa rotte soprattutto il bonus 75% previsto dall’art. 119-ter del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) per l’abbattimento delle barriere architettoniche. A seguito del D.L. n. 212/2023, infatti, il Governo aveva deciso di modificare l’ambito oggettivo di utilizzo di questa detrazione fiscale (ristretta alle barriere “verticali”), limitandone l’utilizzo delle opzioni alternative ai condomini con prevalente destinazione abitativa e alle persone fisiche con redditi bassi o con soggetti in condizioni di disabilità accertata nel proprio nucleo familiare - vai all’approfondimento).
Opzioni alternative: nuova modifica
Nulla, però, lasciava pensare che a poco più di un mese dalla Legge n. 17/2024 (che ha confermato integralmente i contenuti del D.L. n. 212/2023), il Governo potesse intervenire con un nuovo provvedimento d’urgenza.
Con l’arrivo del Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39 - utilizzando la solita pessima tecnica delle modifiche ad altri Decreti Legge che modificano altri Decreti Legge (che ha costretto gli operatori ad uno sforzo notevole per la piena comprensione delle nuove disposizioni) - il Governo ha deciso di intervenire sul mondo dei bonus edilizi, modificando l’art. 2 del Decreto Legge n. 11/2023 ed eliminando una volta per tutte il meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio.
L’unica deroga per l’utilizzo delle opzioni alternative riguarda adesso gli interventi effettuati sugli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. Una deroga, però, limitata ad un importo massimo di 400 milioni di euro per l’anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009. Soglia che dovrà essere verificata dal Commissario straordinario sulla base dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Bonus 75% barriere architettoniche: stop alla cessione del credito e 3 regimi temporali
A partire dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024) cambiano le eccezioni che erano state previste dall’art. 2, comma 1-bis del Decreto Legge n. 11/2023 (modificato dal D.L. n. 212/2023) per l’utilizzo delle opzioni alternative al bonus 75% barriere architettoniche ai sensi dell’art. 119-ter, D.L. Rilancio.
Nel dettaglio, occorre considerare tre diversi regimi temporali:
- fino al 31 dicembre 2023 - utilizzo senza limiti delle opzioni alternative;
- dall’1 gennaio 2024 al 29 marzo 2024 - le opzioni alternative
sono concesse alle spese sostenute da:
- condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
- persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (art. 119, comma 8-bis.1, D.L. Rilancio). Quest’ultimo requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- a partire dal 30 marzo 2024, oltre ai requisiti di
cui al punto precedente, potranno utilizzare le opzioni alternative
gli interventi per i quali entro il 30 marzo 2024 stesso:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
Chiaramente, a partire dal 30 marzo 2024 chi non avesse i requisiti di cui ai punti 2 e 3 non avrà più la possibilità di utilizzare sconto in fattura e/o cessione del credito.
Documenti Allegati
Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39IL NOTIZIOMETRO