Bonus 75% barriere architettoniche: cessioni multiple fino al 7 marzo 2022
Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate ha prorogato il termine previsto all'art. 28, comma 2 del Decreto Sostegni-ter sul divieto di cessioni multiple
C'è più tempo per l'entrata in vigore del termine del 7 febbraio 2022, previsto dall’articolo 28, comma 2 del D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) relativamente alla cessione del credito maturato per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 119-ter del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Barriere architettoniche e Cessione del credito
Lo ha previsto il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 4 febbraio 2022, n. 37381 relativamente alle modifiche previste all'art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio a seguito delle quali saranno nulli i contratti di cessione del credito che prevedono successive cessioni oltre la prima. Ricordiamo, infatti che il nuovo comma 1 prevede le seguenti possibilità alternative alla detrazione diretta in dichiarazione dei redditi:
- sconto in fattura fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione;
- cessione del credito d’imposta di pari ammontare, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione.
Il comma 2, art. 28 del Decreto Sostegni-ter ha previsto che i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni alternative possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti. E per questo, a partire da questa data sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle nuove disposizioni.
La proroga al 7 marzo 2022
Limitatamente alle cessioni che riguardano il bonus 75% previsto all'art. 119-ter del Decreto Rilancio per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 37381/2022 ha prorogato l'entrata in vigore delle nuove regole al 7 marzo 2022.
Barriere architettoniche: il nuovo bonus 75%
Ricordiamo che il nuovo bonus 75% è stato inserito nel decreto Rilancio dall'art. 1, comma 42 della Legge di Bilancio 2022 che ha aggiunto l’art. 119-ter recante “Detrazione per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche”. Il nuovo articolo ha istituito per l'anno 2022 una nuova detrazione fiscale del 75% da applicare alle spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti. Una detrazione che può essere utilizzata:
- direttamente in dichiarazione dei redditi in 5 quote annuali di pari importo;
- mediante le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio.
Bonus 75% e Barriere architettoniche: il calcolo dei limiti di spesa
La detrazione spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
- euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- euro 40.000 moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- euro 30.000 moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Stessa detrazione del 75% può essere applicata per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Bonus 75% e Barriere architettoniche: i requisiti da rispettare
Per avere accesso a questa detrazione, è previsto il rispetto dei requisiti minimi previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Allo scopo ricordiamo anche le seguenti norme:
- la Legge 9 gennaio 1989, n. 13 recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (testo aggiornato e coordinato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23/06/1989, n. 145 - S.O. n. 47);
- la Circolare Ministro dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. recante "Circolare esplicativa della Legge 9 gennaio 1989, n. 13" (Gazzetta Ufficiale 23/06/1989, n. 145 - S.O. n. 47).
Bonus 75% e Barriere architettoniche: le opzioni alternative
Come detto, la detrazione potrà essere usufruita mediante opzioni alternative di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio. Proprio per questo motivo, all’art. 121, comma 2 è stata aggiunta la lettera f-bis) “superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del presente decreto”.
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