Bonus 75% barriere architettoniche: cos’è, limiti di spesa, opzioni alternative e asseverazione tecnica
Dal 30 dicembre 2023 cambia il bonus 75% previsto per l’eliminazione delle barriere architettoniche che sarà limitato solo ad alcuni interventi e necessiterà di asseverazione tecnica
L’asseverazione tecnica
Con il D.L. n. 212/2023 è stato esplicitamente previsto che il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, necessario per accedere a questa agevolazione, sia attestato mediante asseverazione tecnica prodotta da un tecnico abilitato.
Benché l’attuale versione dell’art. 119-ter, comma 4, del Decreto Rilancio (all’interno del quale è stato inserito questo obbligo) non preveda l’emanazione di un provvedimento attuativo che definisca i contenuti di questa asseverazione (aspetto sul quale il Parlamento potrà intervenire in sede di conversione in legge), è possibile definire i contenuti minimi che dovranno essere prodotti mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
In questa asseverazione, il tecnico abilitato dovrà inserire:
- i suoi dati anagrafici e professionali (compresa iscrizione all’albo);
- i dati dell’immobile;
- la definizione e composizione dell’immobile:
- condominio con n unità immobiliari;
- edificio unifamiliare;
- unità immobiliare all'interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendente e con uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- la data di inizio lavori;
- l’eventuale titolo abilitativo (si ricorda che vanno in edilizia libera gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio).
A questo punto dovrà asseverare il rispetto dei requisiti indicati all’articoli 4 e 8 del citato D.M. n. 236/1989.
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