Bonus 75% barriere architettoniche: niente più detrazione per infissi, bagni e cucine
Con il Decreto Legge n. 212/2023 è cambiata completamente la disciplina relativa all’utilizzo del bonus 75% previsto per l’eliminazione delle barriere architettoniche
Devo sostituire i vecchi infissi in legno in una mia proprietà con altri infissi in PVC e alluminio in modo tale da poter usufruire del Bonus 75%. Posso fare tali lavori in Edilizia Libera ed utilizzare il Bonus di cui sopra?
L’esperto risponde: il bonus 75% per le barriere architettoniche
Oggi rispondiamo ad Elio S. su una domanda che riguarda il bonus 75% disciplinato dall’art. 119-ter del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Una delle detrazioni fiscali in edilizia più interessanti (soprattutto a seguito delle difficoltà operative del superbonus), almeno fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212 (Decreto Superbonus).
Fino al 29 dicembre 2023, infatti, è stato possibile utilizzare il bonus 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche sia verticali che orizzontali. Soprattutto su queste ultime, hanno beneficiato di questo bonus anche gli interventi di sostituzione degli infissi o del rifacimento dei bagni e delle cucine, purché nel rispetto dei requisiti indicati all’interno del regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Bonus 75% barriere architettoniche: le ultime modifiche
Purtroppo, però, quando si parla di detrazioni fiscali in edilizia, tutto cambia molto velocemente. Una normativa volatile, mai attentamente predisposta dal Legislatore che ci ha abituati a continue modifiche in corso d’opera, oltre che a colpi di scena repentini, hanno insegnato a maneggiare con molta cura i bonus edilizi.
Ciò che la normativa prevede oggi, infatti, potrebbe non valere più domani perché nel frattempo il Governo ha pubblicato un Decreto Legge (immediatamente in vigore) che stravolge i contenuti di una norma.
È quanto accaduto al bonus 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche, sul quale si è abbattuto il citato D.L. n. 212/2023 che sta per essere convertito senza modifiche dal Parlamento. Dopo l’approvazione in prima lettura da parte della Camera, il testo del disegno di legge di conversione è stato calendarizzato al Senato il 20 febbraio che non potrà far altro che confermarne i contenuti (considerata la scadenza del D.L. fissata per il 27 febbraio successivo).
Da questo nuovo provvedimento d’urgenza (dai contenuti completamente inaspettati) il bonus 75% e l’intero comparto delle costruzioni ne sono usciti fortemente ridimensionati dato che questa detrazione, già dal 30 dicembre 2023, può essere utilizzata unicamente per l’abbattimento delle barriere architettoniche di tipo verticale ovvero scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
Niente più bonus 75% per le barriere orizzontali (infissi, bagni, cucine,…).
Le eccezioni al Decreto Superbonus
Stessa sorte per l’utilizzo del meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) che non potrà più essere utilizzato sulle spese sostenute per questo bonus antecedente l’1 gennaio 2024. Potranno continuare ad utilizzare le opzioni alternative su questo bonus (anche dopo il 31 dicembre 2023 e fino, comunque, al 31 dicembre 2024):
- i condomini a prevalente destinazione abitativa;
- le persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (requisito reddituale che non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
Da ricordare che il bonus 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche nella versione antecedente il D.L. n. 212/2023, come anche il meccanismo delle opzioni alternative senza i limiti indicati nello stesso provvedimento, si continuano ad applicare alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali entro il 30 dicembre 2023:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
La risposta al quesito
Rispondendo, dunque, al quesito del nostro gentile lettore, se entro il 30 dicembre 2023:
- non ha presentato una CILA;
- non ha avviato i lavori;
- o non ha stipulato un contratto vincolante per la fornitura dei beni/servizi;
allora non potrà utilizzare il bonus 75% di cui all'art. 119-ter del Decreto Rilancio per la sostituzione degli infissi con altri che possiedono le caratteristiche richieste dal citato DM n. 236/1989.
Restano sempre le possibilità normative offerte:
- dall'art. 16-bis, lettera i) del d.P.R. n. 917/1986 (bonus casa) che per tutto il 2024 concede ancora una detrazione del 50% con limite di spesa pari a 96.000 euro per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- dall'art. 119 del Decreto Rilancio che consente di utilizzare la stessa detrazione prevista per il superbonus (70% nel 2024 e 65% nel 2025) agli interventi trainati volti all'eliminazione delle barriere architettoniche.
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